Cassazione Penale, Sentenza n. 17597/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di revisione della sentenza di condanna per concussione (sentenza di condanna del 13/07/2016, divenuta irrevocabile il 18/05/2017). La difesa ha dedotto che esisteva "prova nuova" costituita da trascrizioni e perizia fonica eseguite con metodiche nuove sulle conversazioni registrate tra Vinci e Abbate (15-20 gennaio 2014), le quali avrebbero dimostrato una diversa interpretazione dei colloqui (la consegna dell'assegno come garanzia per un pranzo e non come dazione illecita), nonché la possibile manipolazione dei files audio e la mancanza di catena di custodia. Con motivi aggiunti la difesa ha lamentato la mancata acquisizione dei files originali (ordinanza del 6/12/2024) e l'omessa considerazione di elementi nuovi quali registrazioni, trascrizioni, documenti sulla condizione psicologica del Vinci e carenze nella documentazione della catena di custodia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato/inammissibile nei limiti. Ha motivato che la presunta "prova nuova" non era tale perché le conversazioni oggetto della nuova perizia erano già acquisite nel processo di merito e costituiscono l'elemento portante della condanna; una diversa valutazione o nuova trascrizione delle stesse conversazioni non costituisce prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. c) c.p.p. La Corte ha inoltre valutato che la perizia fonica di parte e la perizia disposta in sede di revisione non hanno dimostrato manipolazioni o elementi tali da sovvertire il quadro probatorio; le eccezioni circa i files originali e la catena di custodia erano deducibili già nel giudizio abbreviato e non erano tempestivamente contestate; le ricostruzioni difensive alternative non scalfiscono la solidità degli accertamenti di merito (complessivamente ritenuti coerenti e fondati sulla credibilità della persona offesa, sulle registrazioni e sul sequestro dell'assegno). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte interpreta la disposizione nel senso che la "prova nuova" rilevante per la revisione deve consistere in elementi realmente nuovi ed estranei al materiale probatorio già acquisito nel processo: non rientra la semplice diversa valutazione o una nuova trascrizione di prove già in atti.
art. 234 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme processuali pertinenti alla produzione e al trattamento di documenti e atti relativi alle prove; la Corte sottolinea l'onere di dedurre tempestivamente contestazioni sui mezzi di prova.
art. 247, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 247, comma 1-bis c.p.p.
Norma attinente alle modalità di acquisizione di materiale informatico; la Corte valuta che l'eventuale acquisizione dei files originali andava dedotta in precedenza e che non risulta concreatamente possibile recuperarli dopo molti anni.
art. 260, comma 2 cod. proc. pen.
Riferito a poteri istruttori e peritali; la Corte ritiene corretta la nomina di periti e la verifica comparativa effettuata sulle registrazioni disponibili in atti.
art. 110 cod. proc. pen.
Richiama i poteri del giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova; la Corte osserva che la difesa non utilizzò pienamente tali poteri nel giudizio abbreviato.
art. 111-ter cod. proc. pen.
Norma collegata alla prova fonica e alla sua trascrizione; la Corte ha valutato la congruità delle tecniche peritali utilizzate e l'assenza di manipolazioni rilevanti.
art. 634 cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento all'obbligo di motivazione del giudice della revisione circa le prove dedotte; la Corte ritiene di avere adeguatamente motivato l'inidoneità delle prove dedotte a sovvertire la sentenza di condanna.
Massime di principio
- Per essere rilevante ai fini della revisione, la "prova nuova" deve essere realmente nuova ed estranea al materiale probatorio già acquisito: non basta una diversa valutazione o una nuova trascrizione di prove già in atti.
- Una perizia di parte può integrare prova nuova solo se si fonda su acquisizioni tecniche o scientifiche effettivamente nuove e potenzialmente idonee, di per sé, a fornire risultati più adeguati rispetto alle precedenti analisi.
- Le contestazioni sulla genuinità dei files digitali e sulla catena di custodia devono essere dedotte tempestivamente; se non sollevate nel giudizio di merito (soprattutto in giudizio abbreviato), difficilmente sono decisive in sede di revisione.
- La semplice circostanza che una nuova lettura delle stesse registrazioni produca una ricostruzione alternativa non impedisce che la valutazione di merito rimanga prevalente: le ricostruzioni alternative vanno proposte con mezzi di impugnazione ordinari se si riferiscono a elementi già in atti.
- Il giudice della revisione deve motivare puntualmente perché le prove dedotte non sono idonee a incrinare il quadro probatorio: una motivazione logica e il confronto tecnico tra perizie spesso sono sufficienti a rigettare l'istanza se le nuove analisi non dimostrano manipolazioni o elementi decisivi.
- Quando si invoca l'acquisizione di 'files originali' dopo lungo tempo, occorre specificare la concreta possibilità di recupero e fornire elementi che giustifichino il dubbio sulla genuinità delle copie depositate; altrimenti la richiesta può essere considerata infondata.
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