Sentenza n. 5822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 11323/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11323/2023 e proposta regionale di liquidazione del risarcimento da ritardo per € 3.071.055,98
Esito
Favorevole al ricorrente (società sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza, integrato da motivi aggiunti, sostenendo che la Regione Lazio non avesse dato corretta esecuzione alla sentenza n. 11323/2023, che aveva accertato l’inadempimento regionale agli obblighi derivanti dall’accordo quadro per la riorganizzazione e riconversione di strutture sanitarie e aveva ordinato alla Regione di formulare, secondo determinati criteri, una proposta di risarcimento. Inizialmente la Regione non aveva formulato alcuna proposta nei termini assegnati; successivamente, con nota del 4 febbraio 2025, aveva offerto € 3.071.055,98, comprensivi di rivalutazione e interessi. La società ha contestato tale quantificazione, chiedendo il riconoscimento di un importo notevolmente superiore, determinato sulla base dei criteri della sentenza ottemperanda e della perizia tecnica già acquisita nel giudizio presupposto. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, il danno emergente per costi del personale e oneri finanziari, il lucro cessante derivante dai mancati margini, nonché le poste relative alle strutture di Cassino, Pisana e Termini. La società ha inoltre chiesto il riconoscimento di ulteriori somme per quattro posti letto RSA di Montecompatri, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. Le amministrazioni diverse dalla Regione hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva. La Regione ha contestato la debenza delle poste relative a Cassino, Pisana e Termini, richiamando la pendenza o definizione di altri giudizi e la presenza di posizioni controverse sull’accreditamento, nonché la correttezza della consulenza tecnica d’ufficio. Dopo avere disposto CTU, il Collegio ha ricevuto una relazione che ha quantificato al 31 dicembre 2024 il danno emergente in € 8.058.400 e il lucro cessante in € 52.664.936, per un totale di € 60.723.337, oltre a € 16.924.424 per rivalutazione e interessi calcolati al 30 novembre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. In via preliminare ha estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, tutte le amministrazioni diverse dalla Regione Lazio, poiché la sentenza da eseguire aveva posto l’obbligo risarcitorio esclusivamente a carico della Regione. Ha ritenuto attendibile e utilizzabile la CTU, osservando che il giudice, quale peritus peritorum, non è vincolato alle conclusioni del consulente, ma che nel caso concreto la relazione era completa, chiara, esaustiva e tecnicamente attendibile. Ha respinto le contestazioni regionali sulle poste relative a Cassino, Pisana e Termini, ritenendo che l’an debeatur fosse ormai coperto dal giudicato della sentenza n. 11323/2023 e che il giudizio di ottemperanza dovesse limitarsi alla quantificazione del quantum secondo i criteri già fissati. Le cause di esclusione dal risarcimento erano tassativamente individuate dal giudicato: carenze documentali o strutturali contestate al privato; mancata adozione di un provvedimento favorevole, anche tardivo; periodi oggetto di comunicazioni formali, munite di data certa, relative all’assenza dei requisiti o alla necessità di integrazioni o modifiche. Né la pendenza di giudizi contabili o amministrativi, né la complessità della materia o l’insufficienza organizzativa dell’amministrazione potevano giustificare il ritardo o escludere il risarcimento. Ha invece respinto la richiesta della società relativa ai quattro posti letto RSA di Montecompatri, poiché non era mai intervenuto un provvedimento favorevole di autorizzazione o accreditamento e risultavano carenze strutturali non formalmente superate. Ha quindi condannato la Regione Lazio al pagamento di € 60.723.337, oltre a € 16.924.424 di rivalutazione monetaria calcolata al 30 novembre 2025 e agli interessi legali fino all’effettivo pagamento. Ha posto il compenso del CTU, liquidato in € 77.331,33 oltre IVA e CNP, a carico delle parti in misura paritaria e ha compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
La sentenza n. 11323/2023 aveva ordinato all’amministrazione di formulare una proposta contenente la somma liquidata a titolo di risarcimento secondo criteri predeterminati.
La disposizione è stata utilizzata per demandare all’amministrazione la quantificazione del danno secondo i criteri stabiliti dal giudice, lasciando al giudizio di ottemperanza il controllo sulla corretta esecuzione e, in assenza di accordo, la determinazione dell’importo dovuto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La società aveva chiesto una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
La richiesta di penalità di mora non è stata accolta nel dispositivo, che ha disposto direttamente la condanna al pagamento del risarcimento.
art. 8-bis d.lgs. 502/1992
L’accreditamento deve essere richiesto e, se del caso, disposto dalla Regione sulla base di un’autonoma, diversa e indefettibile valutazione.
Il principio è stato richiamato per chiarire che il riconoscimento del carattere scientifico di un istituto non sostituisce l’accreditamento regionale; tale principio, tuttavia, non escludeva l’obbligo regionale di concludere tempestivamente i procedimenti relativi alle strutture interessate dall’accordo quadro.
art. 11 R.R. Lazio n. 2/2007
Autoriduzione temporanea subordinata agli adeguamenti strutturali richiesti.
La disposizione è stata richiamata per qualificare la vicenda dei quattro posti letto RSA di Montecompatri come riconducibile a carenze strutturali non superate e, quindi, estranea al perimetro del danno risarcibile.
art. 52 d.P.R. 115/2002
Il CTU aveva chiesto l’incremento del compenso in considerazione della difficoltà, onerosità e complessità del lavoro svolto.
La norma è stata richiamata per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, determinato dal Collegio in misura complessiva di € 77.331,33 oltre IVA e CNP.
artt. 2 e 3 D.M. 30 maggio 2022
Il CTU ha chiesto la liquidazione del compenso ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3.
Le disposizioni hanno costituito il parametro per la determinazione del compenso spettante al CTU.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che abbia già accertato l’an debeatur e fissato i criteri di liquidazione del danno, l’amministrazione e il giudice dell’ottemperanza non possono rimettere in discussione l’esistenza della responsabilità risarcitoria, ma devono limitarsi alla determinazione del quantum secondo il giudicato.
- Quando il giudicato individua tassativamente le circostanze che consentono di escludere o ridurre il risarcimento da ritardo, non possono essere aggiunte ulteriori cause di esclusione non previste, quali la complessità della materia, l’insufficienza organizzativa dell’amministrazione o la pendenza di altri giudizi, salvo che tali circostanze coincidano con una specifica causa di esclusione già stabilita dal giudicato.
- La pendenza di un giudizio amministrativo o contabile non sospende di per sé l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine ragionevole e non esclude il danno da ritardo, quando il giudicato richieda soltanto la sottrazione dei periodi coperti da comunicazioni formali, munite di data certa, relative a carenze documentali, requisiti mancanti o adeguamenti strutturali.
- Se il giudicato limita il risarcimento alle ipotesi in cui l’amministrazione abbia comunque adottato, anche tardivamente, un provvedimento favorevole di autorizzazione o accreditamento, non è risarcibile il danno relativo a un’attività per la quale tale provvedimento non sia mai intervenuto, soprattutto quando persistano carenze strutturali imputabili al richiedente.
- La consulenza tecnica d’ufficio non vincola il giudice, che conserva il potere di valutarne autonomamente metodo, accertamenti e conclusioni; tuttavia, una relazione completa, chiara, documentata e coerente con i limiti del giudicato può costituire la base della liquidazione giudiziale del danno.
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