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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24132/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento per due motivi principali: 1) illegalezza della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., perché il GIP non ha esplicitato a quale reato si riferisse la pena base (un anno e sei mesi) e non ha tenuto conto dell'aggravante 'ad effetto speciale' di cui all'art. 61-bis c.p., con il rischio che la pena sia inferiore al minimo edittale del reato più grave (es. 416 o furto pluriaggravato con 61-bis); inoltre è stato contestato il riconoscimento di attenuanti (art. 648, comma 2 e attenuanti generiche) in assenza di accordo. 2) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, perché il GIP ha qualificato la condotta di Cenan, richiesta come promotore, come mera partecipazione senza che le parti avessero concordato tale diversa qualificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Sul primo punto ha affermato che il giudice del patteggiamento non può modificare l'imputazione o procedere a diversa qualificazione non concordata: se ritiene diversa la fattispecie deve respingere il patteggiamento e procedere con rito ordinario o restituire gli atti al P.M. Sul profilo della pena, ha ritenuto che l'omessa indicazione del reato più grave e la mancata esplicitazione del criterio di computo ove operi l'aggravante 'privilegiata' (61-bis) possono determinare una pena "illegale" (quantificata al di sotto del limite edittale del reato più grave) e costituiscono motivo di annullamento. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento. La Corte ricorda che l'accordo è sul risultato finale della pena e che il controllo del giudice investe la congruità del risultato; tuttavia la legittimità della pena può essere dedotta in cassazione nei limiti di legge.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per la sola ipotesi di illegittimità della pena; inviato dalla Corte come criterio per valutare l'illegittimità della pena applicata.

  • art. 416 cod. pen.

    Riguarda l'associazione (organizzazione criminale) con pena minima più alta (menzionata per evidenziare che la pena base applicata dal GIP non appare compatibile con il minimo previsto per questo reato).

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante 'ad effetto speciale' che esclude o limita il giudizio di comparazione con le attenuanti: quando opera vincola il calcolo della pena e può impedire che le attenuanti riducano la pena risultando così la pena applicata potenzialmente illegale se non si esplicita il computo.

  • art. 648, comma secondo cod. pen.

    Prevede una circostanza attenuante speciale della ricettazione; la Corte ha rilevato che il riconoscimento di tale attenuante deve essere frutto di accordo o chiaramente motivato nel patteggiamento.

  • art. 63 cod. pen.

    Regola il cumulo e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte richiama la necessità di applicare correttamente le regole di computo (in particolare quando vi sono aggravanti a effetto speciale).

  • art. 69 cod. pen.

    Stabilisce il giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte ricorda che alcune aggravanti non ammettono tale bilanciamento e che il giudice deve rispettare le regole previste.

  • art. 624-bis / 624 cod. pen. (richiami giurisprudenziali)

    Citati in relazione alla giurisprudenza e alla decisione della Corte costituzionale che ha confermato il regime speciale di alcune aggravanti che escludono il bilanciamento con attenuanti.

Massime di principio

  • Il giudice che ratifica un patteggiamento non può cambiare la qualificazione giuridica del fatto concordata dalle parti: se ritiene diversa la fattispecie deve respingere il patteggiamento e procedere col rito ordinario o restituire gli atti al P.M.
  • Nel patteggiamento l'accordo si fonda sul risultato finale della pena; tuttavia errori nei passaggi di calcolo non sono rilevanti se non producono una pena 'illegale' (al di fuori dei limiti edittali o di specie diversa).
  • Quando opera un'aggravante 'ad effetto speciale' (es. art. 61-bis), il giudice deve esplicitare come è stato effettuato il calcolo della pena: la mancata indicazione può rendere la pena illegale e giustificare annullamento.
  • Il riconoscimento di attenuanti non concordate o non adeguatamente motivate nel patteggiamento è censurabile: le circostanze dispiegate nella determinazione della pena devono emergere dall'accordo o dalla motivazione del giudice.
  • In situazioni simili è opportuno verificare sempre la correlazione imputazione-sentenza e che la pena finale rispetti i minimi edittali delle fattispecie più gravi contestate; in presenza di dubbi il rimedio è il rigetto del patteggiamento e il prosieguo col rito ordinario.

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