Cassazione Civile, Ordinanza n. 33315/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, per effetto della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente e della successiva istanza dell'Agenzia, erano integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022. Ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'ente d'ambito aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento per l'anno 2008 con cui venivano recuperate IRES, IVA e IRAP. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Campania aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more del giudizio la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 e ha depositato la relativa comunicazione; successivamente anche l'Agenzia ha chiesto la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione.
Norme richiamate
art. 1, comma 184 e segg., L. n. 197/2022
La presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata determina, se regolare, la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente relativo alla pretesa tributaria definita.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
In presenza della definizione agevolata regolarmente perfezionata, il giudizio si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e la regolarità della definizione è attestata, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e il processo deve essere dichiarato estinto.
- La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata opera anche in Cassazione, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso originariamente proposti.
- La regolazione delle spese, in caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, segue la disciplina speciale dettata dalla legge che prevede la loro permanenza a carico di chi le ha anticipate.
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