Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07920/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, deducendo un'unica censura: il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. in relazione al reato di evasione. La doglianza è stata ritenuta non specifica perché riproduttiva di un profilo già esaminato e disatteso dal giudice di merito. Dal testo emerge che il caso riguardava una persona evasa dalla detenzione domiciliare che era rientrata spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, senza presentarsi a un istituto carcerario né consegnarsi a un'autorità obbligata a tradurla in carcere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse generico e non confrontato in modo adeguato con la decisione di merito. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'attenuante dell'art. 385, comma 4, c.p. non è applicabile quando l'evaso dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo necessario che si presenti in un istituto penitenziario o si consegni a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere. Conseguentemente, l'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 4, c.p.

    L'attenuante non è configurabile se chi è evaso dalla detenzione domiciliare rientra spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura; è necessario che si presenti a un istituto carcerario o si consegni a un'autorità obbligata a tradurlo in carcere.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione, richiamata per il profilo attenuato oggetto di censura.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con la ratio della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'attenuante prevista per l'evasione non opera quando l'agente, dopo essersi allontanato dalla detenzione domiciliare, rientri spontaneamente nel medesimo luogo di esecuzione della misura: occorre invece una presentazione a un istituto penitenziario o la consegna a un'autorità abilitata alla traduzione in carcere.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.