Cassazione Penale, Ordinanza n. 07920/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, deducendo un'unica censura: il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. in relazione al reato di evasione. La doglianza è stata ritenuta non specifica perché riproduttiva di un profilo già esaminato e disatteso dal giudice di merito. Dal testo emerge che il caso riguardava una persona evasa dalla detenzione domiciliare che era rientrata spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, senza presentarsi a un istituto carcerario né consegnarsi a un'autorità obbligata a tradurla in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse generico e non confrontato in modo adeguato con la decisione di merito. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'attenuante dell'art. 385, comma 4, c.p. non è applicabile quando l'evaso dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo necessario che si presenti in un istituto penitenziario o si consegni a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere. Conseguentemente, l'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385, comma 4, c.p.
L'attenuante non è configurabile se chi è evaso dalla detenzione domiciliare rientra spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura; è necessario che si presenti a un istituto carcerario o si consegni a un'autorità obbligata a tradurlo in carcere.
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice dell'evasione, richiamata per il profilo attenuato oggetto di censura.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con la ratio della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'attenuante prevista per l'evasione non opera quando l'agente, dopo essersi allontanato dalla detenzione domiciliare, rientri spontaneamente nel medesimo luogo di esecuzione della misura: occorre invece una presentazione a un istituto penitenziario o la consegna a un'autorità abilitata alla traduzione in carcere.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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