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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione a) delle determinazioni nn. 67/2025 e 89/2025 con le quali è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Montecorvino Rovella per un periodo di cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque anni, CIG B6045198CD (cfr. Doc.1 e Doc.2); b) della nota n.prot. 8386 del 19.5.2025 con cui il RUP ha chiesto a GETET spa di fornire maggiori dettagli e spiegazioni in relazione al punto 6 dell'Offerta tecnica presentata, in cui è indicato il “Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, con liquidazione annuale”, consistente nell'addebito al 31 dicembre di ciascun anno di un tasso passivo pari all'Euribor a tre mesi maggiorato dello spread indicato in offerta e che la Commissione aveva ritenuto di non tenere in considerazione in quanto non previsto dalla documentazione di gara (cfr. Doc.3); c) della nota n. prot. 0012110 dell'8.7.2025 con cui si è avviato il procedimento ai fini della declaratoria della mancata aggiudicazione della gara a GETET s.p.a. e dell'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria numero 217035 prestata ex art. 106 D.lgs. 36/2023 a garanzia della serietà dell'offerta (cfr. Doc.4); d) della determina n. 475 del 29.07.2025 con cui si è dichiarata la mancata aggiudicazione della gara della procedura di gara CIG B6045198CD per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Montecorvino Rovella a GETET s.p.a., prima classificata, e si è escussa la garanzia fideiussoria provvisoria prestata n. 2170350 prestata dalla GETET s.p.a. e rilasciata da REVO Insurance S.p.A. Agenzia di Napoli NPM FLEGREA- Napoli Subagente 300 (cfr. Doc.5); e) della nota del 07.08.2025, prot. entrata GETET s.p.a. n.659 del 07.08.2025 con cui si è disposta l'escussione della fideiussione provvisoria concedendo gg. 15 per il pagamento (cfr. Doc.6); f) della nota del 5.9.2025 con cui si è confermata la legittimità della Determina n. 475/2025 (cfr. Doc.7); g) dei verbali di gara tutti (Doc.8); h) del bando (cfr. Doc.9.1) e del disciplinare di gara (cfr. Doc.9.2) laddove non ha previsto la misura del tasso di interesse passivo maggiorato dello spread per le anticipazioni di cassa in violazione dell'art. 22 D.lgs. 267/2000; i) di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente, comunque lesivo dei diritti ed interessi legittimi della società ricorrente, ivi compresa la nota n. prot. 16698/2025 del 16.9.2025, con cui si è confermato l'avvenuto accredito delle somme di cui alla polizza escussa (cfr. Doc.9.3, 9.4 e 10).

Giustizia amministrativa202501554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di gara per l'affidamento quinquennale, rinnovabile, del servizio di tesoreria comunale, inclusi la mancata aggiudicazione alla prima classificata e l'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti di indizione e svolgimento della gara, i verbali, il bando e il disciplinare, la richiesta di chiarimenti sull'offerta tecnica, l'avvio del procedimento e il provvedimento di mancata aggiudicazione, nonché gli atti di escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In particolare, ha contestato che la documentazione di gara non prevedesse la misura del tasso di interesse passivo maggiorato dello spread per le anticipazioni di cassa, richiamando l'art. 22 del d.lgs. 267/2000, e ha censurato il mancato riconoscimento dell'elemento dell'offerta tecnica relativo al tasso passivo applicato all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, oltre alla mancata aggiudicazione e all'escussione della garanzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, con dichiarazione depositata il 27 gennaio 2026, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione di un atto di transazione sottoscritto nella stessa data che aveva definito bonariamente la controversia. Il giudice ha quindi definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla gara, alla mancata aggiudicazione e all'escussione della garanzia. Le spese processuali sono state integralmente compensate, conformemente all'accordo transattivo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    definire il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, previo avviso alle parti, quando sussistono i presupposti per la decisione immediata.

  • art. 22 d.lgs. 267/2000

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla mancata previsione, nel bando e nel disciplinare, della misura del tasso di interesse passivo maggiorato dello spread per le anticipazioni di cassa; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, collegata alla definizione transattiva della controversia, comporta l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione giudiziale.
  • Quando il ricorso è palesemente improcedibile e le parti sono state ritualmente avvisate della possibile definizione immediata, il giudice può pronunciare sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • Le spese possono essere compensate quando tale regolazione è prevista dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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