Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1000/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: “della Determinazione del Direttore Generale di Sviluppo Campania S.p.A. n. 444 del 11.12.2025 - Provvedimento n. 57, comunicata a mezzo PEC in data 29.12.2025 (prot. n. 21489/2025), con cui è stata disposta l’esclusione della domanda di agevolazione ID 240924FRC0000005615 presentata dalla ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il preavviso di rigetto prot. n. 4127 del 03/03/2025 e la comunicazione di esclusione prot. n. 21489/2025 del 29/12/2025.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 febbraio 2026: “della Determinazione del Direttore Generale di Sviluppo Campania S.p.A. n. 470 del 29.12.2025, recante "DECRETO DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI - AVVISO PUBBLICO 'FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANA - FRC II EDIZIONE'...", e del relativo "Allegato Elenco Soggetti Decreto di Ammissione alle Agevolazioni", pubblicati sul sito istituzionale di Sviluppo Campania S.p.A., nella parte in cui non includono la società ricorrente tra i soggetti ammessi a finanziamento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.”

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con una sospensione o un rigetto espresso. Ha ritenuto che il ricorrente possa ricevere adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato tale udienza per il 22 ottobre 2026. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione della domanda di agevolazione dal Fondo regionale per la crescita campana e mancata inclusione nel successivo decreto di ammissione alle agevolazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui Sviluppo Campania s.p.a. ha disposto l’esclusione della domanda di agevolazione identificata dal relativo codice, nonché il preavviso di rigetto e la comunicazione di esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di ammissione alle agevolazioni e l’elenco dei soggetti ammessi, nella parte in cui non ricomprendono il ricorrente. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito, quando tale misura è ritenuta adeguata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelata la posizione cautelare del ricorrente attraverso la fissazione sollecita dell’udienza pubblica di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.