Cassazione Civile, Ordinanza n. 02682/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa in relazione a un credito derivante da mutuo agrario. In primo e secondo grado era stato accertato che il credito della banca, al 30 marzo 2009, ammontasse a euro 165.586,96 oltre accessori. I debitori avevano contestato: l'efficacia di una lettera bancaria del 21 dicembre 1999, sostenendo che costituisse confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento delle rate fino al 22 novembre 1996; la prova del credito e il relativo quantum, lamentando la mancata produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto; il ragionamento della corte territoriale circa il contenuto della dichiarazione bancaria; il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per produrre in appello documenti contabili che, a loro dire, avrebbero chiarito i pagamenti effettuati. I motivi di ricorso per cassazione erano quattro: 1) violazione degli artt. 2214, 2730 e 2732 c.c., 115 e 116 c.p.c., per non avere qualificato la dichiarazione come confessione e per non avere considerato che i firmatari erano rappresentanti organici della banca; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto provato il credito malgrado la mancata produzione di tutti gli estratti conto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo la corte d'appello un difetto di poteri dispositivi dei firmatari mai dedotto dalla banca; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato accoglimento della rimessione in termini e del deposito di nuovi documenti in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili congiuntamente il primo e il terzo motivo perché la corte d'appello aveva fondato la decisione su più rationes decidendi: la dichiarazione del 21 dicembre 1999 non aveva contenuto confessorio né animus confitendi ed era inoltre contraddetta da altri elementi di fatto; la censura dei ricorrenti mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto e non a denunciare un errore di diritto nell'interpretazione dell'atto. Il terzo motivo è stato reputato irrilevante perché colpiva una questione non decisiva rispetto alle altre rationes. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova venga attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico la causa non imputabile della mancata produzione, né il contenuto e la decisività dei documenti che volevano depositare, mentre non basta la loro mera utilità a giustificare l'ammissione in appello. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2214 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla documentazione bancaria e alla prova del credito, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 2730 c.c.
Invocato per sostenere la natura confessoria della dichiarazione bancaria; la Corte ha invece escluso che l'atto avesse contenuto confessorio.
art. 2732 c.c.
Richiamato per la revoca della confessione; la Corte non vi ha fatto applicazione perché ha escluso a monte l'esistenza di una confessione.
art. 2735 c.c.
La Corte ha affermato che la dichiarazione bancaria non era confessione stragiudiziale per difetto di contenuto confessorio e di animus confitendi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla valutazione probatoria; non è stata ravvisata una violazione rilevante.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove; la Corte ha ricondotto la doglianza a una critica al merito istruttorio, non censurabile come violazione dell'articolo.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
art. 112 c.p.c.
La censura per ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile poiché riferita a una questione non decisiva rispetto alle altre rationes decidendi.
art. 345 c.p.c.
La produzione di nuovi documenti in appello resta soggetta al divieto di nuove prove, salvo indispensabilità o rimessione in termini per causa non imputabile, che devono essere specificamente allegate e provate.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto dei documenti e la loro decisività; una generica utilità non basta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della confessione stragiudiziale, non basta la provenienza dell'atto da soggetti collegati alla parte: occorre che il documento contenga un inequivoco contenuto confessorio e risulti sorretto da animus confitendi.
- Quando la decisione di merito è fondata su pluralità di rationes decidendi autonome, la censura che investe solo una di esse è inammissibile se le altre restano intatte e sufficienti a sorreggere il decisum.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente individuato la parte onerata della prova; non è invece configurabile per contestare la valutazione o l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo nei limiti di legge; la parte che invochi la rimessione in termini deve allegare e provare la causa non imputabile della decadenza e deve indicare specificamente contenuto e decisività dei documenti, non essendo sufficiente prospettarne una mera utilità.
- La censura di ultrapetizione è irrilevante quando riguarda una questione non decisiva, cioè non idonea a incidere sulle altre autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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