Ordinanza n. 1600/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 2025-1102 del 07.12.2025 dell'Ambasciata d'Italia a Teheran, notificata il 04.01.2026 con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Teheran con cui le è stato negato il visto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'impugnazione degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e del riferimento normativo al diniego del visto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 6-bis del d.P.R. 334/2004.
La decisione
Il TAR ha respinto allo stato la domanda cautelare. Ha rilevato che la domanda di visto era stata presentata presso l'Ambasciata d'Italia a Teheran e ha considerato decisivo il noto contesto bellico: secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione, non sarebbe stato possibile procedere a un eventuale riesame del diniego. Inoltre, la ricorrente non avrebbe comunque potuto utilizzare il visto nell'attuale situazione. Il rigetto cautelare non preclude la possibilità di ripresentare la domanda al mutare del contesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell'eccezionalità della situazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del diniego del visto.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato quale ulteriore base normativa del diniego del visto.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto può essere respinta quando il contesto eccezionale del Paese presso cui è stata presentata la domanda impedisca all'amministrazione di effettuare un riesame effettivo del provvedimento.
- La tutela cautelare può essere negata quando, anche in caso di concessione della misura, il richiedente non potrebbe concretamente utilizzare il visto per effetto della situazione contingente; resta ferma la possibilità di ripresentare la domanda al mutare del contesto.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in presenza di una situazione eccezionale e oggettivamente condizionante l'esecuzione o il riesame del provvedimento.
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