Cassazione Penale, Sentenza n. 13361/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'omicidio del figlio Angelo Pirri e per il porto dell'arma. Il ricorrente contestava la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: sostiene che l'ordinanza si sia fondata su un dato sensoriale (l'ascolto di un file audio di una telecamera che sarebbe un colpo d'arma da fuoco) senza perizia tecnica; rilevava l'incompatibilità logica della percezione di uno sparo a 473 m. con l'interferenza dell'autostrada A20; affermava che il ritrovamento di un mozzicone attribuibile al ricorrente dimostra solo la sua presenza, non la responsabilità, e che sul posto erano presenti altri mozziconi non ascrivibili a lui; lamentava che l'ordinanza non avrebbe considerato piste alternative e la versione difensiva (di aver accompagnato il figlio), nonché le sue presunte difficoltà cognitive e vuoti di memoria attestati in un precedente procedimento; segnalava una presunta contraddizione nella trascrizione dell'interrogatorio e criticava l'assenza di movente come elemento a carico.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congruo il percorso argomentativo dell'ordinanza di riesame: immagini della telecamera dimostrano che il ricorrente ha accompagnato il figlio la sera del 3 giugno e poi è rientrato da solo; in loco è stato rinvenuto un mozzicone attribuibile all'indagato; l'impianto audio della telecamera ha registrato alle 21:59 un rumore qualificato come sparo dalla polizia giudiziaria (Carabinieri), dichiaranti "particolarmente qualificati", e il giudice ha ascoltato il file e condiviso l'apprezzamento. Il Tribunale ha precisato che nelle misure cautelari il giudizio è su indizi e probabilità, non su prove definitive, perciò non era necessaria una perizia tecnica preliminare. Ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla distanza e al traffico autostradale perché l'ordinanza ha valutato l'orario notturno e la scarsa circolazione; ha giudicato irrilevante il richiamo a precedenti accertamenti sulla capacità cognitiva compiuti in altro processo non pertinenti ai fatti del 2025; non ha ravvisato la presunta contraddizione nella trascrizione; ha condiviso il principio che l'assenza di movente non esclude la misura cautelare se vi sono elementi di attribuibilità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale dell'omicidio: indicata come fattispecie contestata al ricorrente; il provvedimento cautelare è relativo alla responsabilità per tale reato.
art. 577 cod. pen.
Norma che riguarda l'omicidio preterintenzionale o connessa materia (citata unitamente all'art. 575 nel capo di imputazione); richiamata come parte della qualificazione penale del fatto.
artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme relative al porto di arma: citate per il reato connesso al porto dell'arma utilizzata nel delitto; l'ordinanza cautelare considera anche questo profilo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dal Tribunale per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la decisione: il provvedimento dispone gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nelle decisioni cautelari (misure custodiali) il giudice valuta la gravità del quadro indiziario sulla base di indicazioni di probabilità, non di prove definitive; perciò non ogni elemento sensoriale richiede perizia tecnica se inserito nel contesto probatorio e valutato dal giudice.
- Le percezioni sensoriali riferite da"dichiaranti particolarmente qualificati" (es. Carabinieri con competenza in armi) assumono rilievo probatorio e possono costituire parte legittima del corredo indiziario senza che sia sempre necessaria una perizia preventiva.
- Gli accertamenti sulla sussistenza di circostanze fattuali (distanze, traffico, orario) rientrano nella valutazione di merito; la censura deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione, altrimenti è inammissibile.
- Comportamenti post-evento, omissioni o dichiarazioni contraddittorie del sospettato possono costituire elementi indiziari rilevanti, anche quando il difensore invoca difficoltà cognitive: tali profili devono essere provati e pertinenti ai fatti contestati; valutazioni su capacità cognitive accertate in procedimenti non direttamente correlati hanno scarso valore per disarticolare il quadro indiziario attuale.
- L'assenza di movente non esclude automaticamente l'adozione di misure cautelari quando esistono elementi che consentono, nei limiti della valutazione cautelare, di ritenere l'attribuibilità del fatto all'indagato.
- In impugnazioni contro misure cautelari il controllo di legittimità è limitato: il giudice di legittimità verifica la congruità e completezza della motivazione senza rinnovare il giudizio di merito sui singoli elementi probatori.
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