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Sentenza

Sentenza n. 3713/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di rilascio di un visto per motivi di studio e di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione competente per i visti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza del 29 settembre 2025, avente a oggetto l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione aveva attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, rendendo non più attuale la domanda contro il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche considerato l’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    Il rito avverso il silenzio è applicabile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione attiva il procedimento richiesto, viene meno l’attualità della controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta adozione di un’attività amministrativa pienamente satisfattiva determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può integrare piena soddisfazione della pretesa e determinare la cessazione della materia del contendere, quando la domanda giudiziale mirava esclusivamente a ottenere l’avvio del procedimento e l’amministrazione abbia effettivamente provveduto in tal senso.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto costituisce attivazione del relativo procedimento, idonea a far venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio, ove tale attività corrisponda integralmente alla pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese tenendo conto del comportamento processuale e sostanziale delle parti e della durata dell’inerzia amministrativa; il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione, anche quando le spese siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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