Cassazione Penale, Sentenza n. 31913/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna (sentenza Corte d'appello di Trieste n.1567/2018) basata su nuovi elementi: 1) dichiarazioni testimoniali rese da Lo Faro Marco e Frangaj Zef raccolte ex artt. 327-bis e 391-bis/ter c.p.p.; 2) consulenza tecnica del dott. Magrin sulla localizzazione dell'utenza telefonica di Bitonti il 28/29 dicembre 2012. Bitonti deduceva che tali novità avrebbero messo in discussione il giudicato di condanna. La Corte d'appello di Bologna, in sede di rinvio e dopo contraddittorio, ha rigettato la richiesta ritenendola manifestamente infondata; la Cassazione contesta che la Corte territoriale abbia superato i limiti del giudizio di ammissibilità (art. 634 c.p.p.), operando una penetrante valutazione di merito sulla attendibilità delle nuove prove e anticipando la valutazione della loro capacità di travolgere il giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la decisione impugnata. Il motivo è che la Corte d'appello non si è limitata a una sommaria verifica di 'non manifesta infondatezza' delle prove nuove (vaglio ictu oculi), ma ha compiuto valutazioni di merito sulla credibilità e sulla capacità dimostrativa dei nuovi mezzi di prova che spettano invece al giudizio di revisione nel contraddittorio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati dalla Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento di revisione: la Corte d'appello, in fase di ammissibilità della richiesta basata su nuovi elementi, deve limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi (verifica di non manifesta infondatezza) e non può anticipare valutazioni di merito sulla capacità delle nuove prove di travolgere il giudicato.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Norma sulla utilizzazione delle dichiarazioni raccolte nell'interesse della difesa come nuova prova; qui le dichiarazioni testimoniali raccolte ex art. 391-bis sono state proposte come novum da valutare nella richiesta di revisione.
art. 327-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Rilevante perché alcune dichiarazioni sono state rese e raccolte ai sensi di questa disposizione (indagini difensive); la loro qualificazione come prova nuova doveva essere esaminata senza anticipare giudizi di credibilità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte d'appello nei criteri di valutazione; la Suprema Corte osserva che i criteri tipici del giudizio di merito e dell'applicazione dell'art.192 non sono pertinenti alla fase preliminare di ammissibilità della revisione.
artt. 110, 56, 629, 423, 61 n.2, 416-bis.1 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati per i quali Bitonti è stato condannato (concorso, arson, danneggiamento, aggravanti e fattispecie connesse alla criminalità organizzata); citate nel contesto della sentenza impugnata come oggetto del giudicato che la revisione intendeva mettere in discussione.
Massime di principio
- La valutazione di ammissibilità di una istanza di revisione (art. 634 c.p.p.) è limitata a una sommaria verifica di non manifesta infondatezza: non può trasformarsi in un esame di merito sulla credibilità delle nuove prove.
- Se il giudice di merito entra nel merito (esaminando affidabilità, congruenza e capacità probatoria dei novità) senza contraddittorio, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
- Le dichiarazioni raccolte ex art. 391-bis o ai sensi di indagini difensive ex art. 327-bis vanno valutate come novità nella revisione, ma il loro carattere di 'novità' e la loro idoneità a incidere sul giudicato vanno esaminate preliminarmente con un vaglio sommario (ictu oculi), non con un'approfondita disamina critica.
- Per le consulenze tecniche (es. localizzazione telefonica) il giudice preliminare deve distinguere fra genuine nuove metodologie o dati e semplici 'rivisitazioni critiche' di elementi già valutati: solo le prime sono rilevanti ai fini della revisione; tuttavia l'accertamento definitivo della loro efficacia probatoria richiede il contraddittorio.
- In caso di dubbi sulla fondatezza della richiesta di revisione, la via corretta è procedere al giudizio di revisione nel contraddittorio e non rigettare de plano con valutazioni di merito.
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