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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31913/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione della condanna (sentenza Corte d'appello di Trieste n.1567/2018) basata su nuovi elementi: 1) dichiarazioni testimoniali rese da Lo Faro Marco e Frangaj Zef raccolte ex artt. 327-bis e 391-bis/ter c.p.p.; 2) consulenza tecnica del dott. Magrin sulla localizzazione dell'utenza telefonica di Bitonti il 28/29 dicembre 2012. Bitonti deduceva che tali novità avrebbero messo in discussione il giudicato di condanna. La Corte d'appello di Bologna, in sede di rinvio e dopo contraddittorio, ha rigettato la richiesta ritenendola manifestamente infondata; la Cassazione contesta che la Corte territoriale abbia superato i limiti del giudizio di ammissibilità (art. 634 c.p.p.), operando una penetrante valutazione di merito sulla attendibilità delle nuove prove e anticipando la valutazione della loro capacità di travolgere il giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la decisione impugnata. Il motivo è che la Corte d'appello non si è limitata a una sommaria verifica di 'non manifesta infondatezza' delle prove nuove (vaglio ictu oculi), ma ha compiuto valutazioni di merito sulla credibilità e sulla capacità dimostrativa dei nuovi mezzi di prova che spettano invece al giudizio di revisione nel contraddittorio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati dalla Suprema Corte.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di revisione: la Corte d'appello, in fase di ammissibilità della richiesta basata su nuovi elementi, deve limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi (verifica di non manifesta infondatezza) e non può anticipare valutazioni di merito sulla capacità delle nuove prove di travolgere il giudicato.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla utilizzazione delle dichiarazioni raccolte nell'interesse della difesa come nuova prova; qui le dichiarazioni testimoniali raccolte ex art. 391-bis sono state proposte come novum da valutare nella richiesta di revisione.

  • art. 327-bis, comma 2 cod. proc. pen.

    Rilevante perché alcune dichiarazioni sono state rese e raccolte ai sensi di questa disposizione (indagini difensive); la loro qualificazione come prova nuova doveva essere esaminata senza anticipare giudizi di credibilità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello nei criteri di valutazione; la Suprema Corte osserva che i criteri tipici del giudizio di merito e dell'applicazione dell'art.192 non sono pertinenti alla fase preliminare di ammissibilità della revisione.

  • artt. 110, 56, 629, 423, 61 n.2, 416-bis.1 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali Bitonti è stato condannato (concorso, arson, danneggiamento, aggravanti e fattispecie connesse alla criminalità organizzata); citate nel contesto della sentenza impugnata come oggetto del giudicato che la revisione intendeva mettere in discussione.

Massime di principio

  • La valutazione di ammissibilità di una istanza di revisione (art. 634 c.p.p.) è limitata a una sommaria verifica di non manifesta infondatezza: non può trasformarsi in un esame di merito sulla credibilità delle nuove prove.
  • Se il giudice di merito entra nel merito (esaminando affidabilità, congruenza e capacità probatoria dei novità) senza contraddittorio, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Le dichiarazioni raccolte ex art. 391-bis o ai sensi di indagini difensive ex art. 327-bis vanno valutate come novità nella revisione, ma il loro carattere di 'novità' e la loro idoneità a incidere sul giudicato vanno esaminate preliminarmente con un vaglio sommario (ictu oculi), non con un'approfondita disamina critica.
  • Per le consulenze tecniche (es. localizzazione telefonica) il giudice preliminare deve distinguere fra genuine nuove metodologie o dati e semplici 'rivisitazioni critiche' di elementi già valutati: solo le prime sono rilevanti ai fini della revisione; tuttavia l'accertamento definitivo della loro efficacia probatoria richiede il contraddittorio.
  • In caso di dubbi sulla fondatezza della richiesta di revisione, la via corretta è procedere al giudizio di revisione nel contraddittorio e non rigettare de plano con valutazioni di merito.

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