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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del “Diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181 comma 1-quater d.lgs. 42/2004”, prot. n. 16804 del 31.12.2019, con cui il Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo ha rigettato la richiesta di compatibilità paesaggistica di parte del manufatto di proprietà dei ricorrenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202000439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181, comma 1-quater, d.lgs. 42/2004, relativo a opere edilizie abusive e a un’istanza di sanatoria comprendente la demolizione di parte dell’ampliamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano il diniego comunale deducendo violazione della l. 241/1990, degli artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 e degli artt. 42 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione in fatto, irragionevolezza e contraddittorietà. Sostenevano che, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, gli ampliamenti attorno al corpo centrale del trullo fossero stati realizzati anteriormente all’entrata in vigore della l. 765/1967, salvo l’ampliamento del bagno realizzato nel 2017, del quale era stata prevista la demolizione nell’istanza. A sostegno producevano una fotografia aerea del 1972 e una perizia tecnica basata sull’esame di un campione di calcestruzzo. Contestavano inoltre il rigetto fondato sulla previsione di future opere di demolizione e modificazione, ritenendo che tale rilievo avrebbe potuto al più comportare un’integrazione istruttoria e non il rigetto dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima e già autonomamente sufficiente la motivazione secondo cui l’accertamento di compatibilità paesaggistica deve riguardare le opere effettivamente esistenti e lo stato dei luoghi al momento della valutazione, mentre l’istanza prevedeva future opere di demolizione e modificazione dell’immobile. Nel caso concreto, la demolizione dell’ampliamento del bagno avrebbe richiesto anche ulteriori interventi edilizi per richiudere la porzione del manufatto rimasta aperta, rendendo l’accertamento riferito a una situazione futura, ipotetica e non ancora esistente. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui un titolo in sanatoria non può essere condizionato all’esecuzione di opere modificative dello stato di fatto, poiché ciò sostituirebbe alla conformità attuale una conformità futura e incerta. Il ricorso è stato ritenuto infondato anche quanto alla datazione degli ampliamenti: la fotografia aerea del 1972 era successiva al 1967 e non consentiva di distinguere l’edificio né di determinarne consistenza ed estensione; le immagini del 1980 non mostravano chiaramente gli ampliamenti, visibili con certezza solo dal 2006; la perizia, inoltre, era stata formata dalla parte, presentava margini di opinabilità ed era basata su un singolo carotaggio, idoneo al più a datare il campione e non la complessiva realizzazione del manufatto. Non risultava quindi assolto l’onere dei ricorrenti di provare con elementi concreti e inconfutabili la realizzazione ante 1967, né trasferito al Comune l’onere della prova contraria. Il diniego, inoltre, aveva valutato espressamente la fotografia e la perizia, spiegando le ragioni della loro insufficienza; sono state pertanto respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    il giudizio di compatibilità è sempre riferito agli interventi edilizi esistenti

    L’accertamento di compatibilità paesaggistica deve riguardare opere già eseguite e lo stato dei luoghi esistente, non una situazione futura risultante dall’esecuzione di ulteriori opere.

  • art. 181, comma 1-quater, d.lgs. 42/2004

    È indicato quale base normativa dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica oggetto del diniego.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    il titolo in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, in particolare sub specie di previsione di interventi modificativi dello stato di fatto rilevato al momento dell'accertamento degli abusi

    La sanatoria non può essere subordinata all’esecuzione futura di opere modificative, poiché richiede la conformità delle opere al momento della realizzazione e della domanda, non una conformità futura e condizionata.

  • l. 241/1990

    Le censure di violazione della legge sul procedimento sono state respinte; il diniego è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che il giudice ravvisasse una violazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che il giudice ravvisasse una violazione.

Massime di principio

  • L’accertamento di compatibilità paesaggistica deve avere a oggetto esclusivamente le opere già esistenti e lo stato dei luoghi attuale; non può essere rilasciato sulla base di una situazione futura da conseguire mediante demolizioni, modifiche o ulteriori opere edilizie.
  • Un provvedimento di sanatoria edilizia o paesaggistica non può essere subordinato a prescrizioni che impongano interventi modificativi dello stato di fatto, perché ciò trasformerebbe il requisito della conformità attuale in una conformità futura, eventuale e condizionata.
  • Quando demolizione e ricostruzione o modificazione di una porzione dell’immobile siano funzionalmente collegate e incidano sull’unitaria consistenza del manufatto, l’amministrazione può legittimamente negare l’accertamento paesaggistico se l’istanza non consente di valutare opere già esistenti, ma soltanto una configurazione futura e ipotetica.
  • In materia di opere edilizie abusive, grava sul privato che invochi la realizzazione entro una determinata data l’onere di fornire elementi concreti e idonei a raggiungere una ragionevole certezza; solo la deduzione di riscontri realmente significativi può trasferire sull’amministrazione l’onere della prova contraria.
  • Una fotografia aerea non chiaramente riferibile al manufatto e una perizia di parte basata su un singolo campione, con margini di opinabilità e non rappresentativa della complessiva realizzazione dell’opera, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la data di ultimazione di un abuso edilizio.
  • Non sussiste difetto di istruttoria o motivazione quando l’amministrazione esamina gli elementi probatori prodotti dal privato e indica specificamente le ragioni per cui li ritiene inidonei a dimostrare la data di realizzazione delle opere.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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