Cassazione Penale, Sentenza n. 33093/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato gli appelli contro i provvedimenti del Tribunale di Vibo Valentia, che avevano negato la retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., del termine di decorrenza della misura cautelare disposta nel procedimento denominato “Maestrale - Carthago”, relativo, tra gli altri, a contestazioni estorsive, alla data della prima misura cautelare emessa nel procedimento “Rinascita Scott”, concernente i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 297, 303, 12 e 125 c.p.p. Ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente escluso la connessione qualificata, in particolare la continuazione, confondendo il momento di costituzione dell'associazione mafiosa con quello dell'adesione del singolo partecipe, e omettendo di valutare se i reati-fine fossero stati programmati quando l'indagato aveva aderito al sodalizio. Ha inoltre dedotto che il giudice non avesse correttamente interpretato il requisito della desumibilità dagli atti, poiché le intercettazioni poste a fondamento delle contestazioni successive erano già nella disponibilità della Procura e degli organi investigativi prima dell'emissione della prima ordinanza cautelare. Secondo la difesa, una valutazione ex ante avrebbe consentito di formulare anteriormente le contestazioni e di richiedere la misura; il Tribunale, invece, si sarebbe limitato a richiamare genericamente ulteriori riscontri documentali, captazioni e annotazioni di polizia giudiziaria senza esaminarne concretamente l'incidenza sulla consistenza del quadro indiziario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che, nella contestazione a catena, la disciplina applicabile dipende dal tipo di collegamento tra i fatti, dalla pendenza dello stesso o di distinti procedimenti e dal momento processuale rilevante. Ha affermato che la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine è astrattamente configurabile quando questi ultimi siano stati programmati al momento dell'ingresso del singolo soggetto nell'associazione, non essendo necessario che la programmazione risalga alla costituzione del sodalizio. Il Tribunale del riesame ha quindi errato nel considerare decisiva l'assenza di programmazione originaria al momento della costituzione dell'associazione. La Corte ha inoltre censurato la motivazione sulla desumibilità dagli atti, ritenuta ipotetica, apodittica e generica: il giudice avrebbe dovuto esaminare analiticamente le acquisizioni probatorie sopravvenute e verificare retrospettivamente se gli elementi già disponibili avessero una specifica significanza processuale e fossero sufficienti a fondare una richiesta cautelare. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame, con l'ulteriore precisazione che dovrà essere verificato se la richiesta di retrodatazione riguardi i termini della fase delle indagini preliminari e non quelli delle fasi successive.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, c.p.p.
contestazione a catena e retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura cautelare
La retrodatazione opera automaticamente per fatti legati da connessione qualificata quando ricorrono i presupposti del primo periodo; negli altri casi richiede la verifica della preesistenza, negli atti, di elementi idonei e sufficienti a giustificare la misura successiva. Nei procedimenti formalmente distinti rilevano anche l'identità dell'autorità giudiziaria e l'eventuale separazione riconducibile a una scelta del pubblico ministero.
art. 303 c.p.p.
Richiamato in relazione alla decorrenza e alla durata dei termini della custodia cautelare oggetto della richiesta di retrodatazione.
art. 12 c.p.p.
La connessione qualificata comprende, nei limiti considerati dalla decisione, il concorso formale, la continuazione e il nesso teleologico; la sua esistenza deve essere accertata dal giudice di merito con motivazione adeguata e logica.
art. 125 c.p.p.
Richiamato quale parametro della motivazione dell'ordinanza impugnata; una motivazione meramente ipotetica, apodittica o generica non soddisfa l'obbligo motivazionale.
art. 273 c.p.p.
Gli elementi già disponibili devono presentare consistenza tale da integrare un quadro di gravi indizi di colpevolezza idoneo a fondare l'adozione della misura cautelare.
art. 81, comma 2, c.p.
Ai fini della continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine, la verifica della medesimezza del disegno criminoso deve concentrarsi sulla determinazione del singolo a entrare nel sodalizio e sulla programmazione dei reati-fine in quel momento.
art. 416-bis c.p.
Reato associativo richiamato quale titolo cautelare del procedimento precedente; la decisione ammette in astratto il collegamento continuativo con reati-fine, subordinatamente alla verifica della programmazione originaria per il singolo partecipe.
art. 512-bis c.p.
Reato indicato tra quelli oggetto della prima misura cautelare nel procedimento precedente.
art. 310 c.p.p.
Individuato quale disposizione in base alla quale il rinvio per il nuovo giudizio deve essere effettuato al Tribunale competente in materia di appello cautelare.
Massime di principio
- La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine è configurabile quando questi ultimi risultino programmati nel momento in cui il singolo soggetto ha deciso di entrare nel sodalizio; non è necessario che siano stati programmati già al momento della costituzione dell'associazione.
- Nella contestazione a catena, quando più ordinanze cautelari riguardano fatti legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica e ricorrono i presupposti previsti dall'art. 297, comma 3, primo periodo, la retrodatazione opera automaticamente, senza che sia necessario dimostrare che i fatti successivi fossero già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza.
- Quando le ordinanze cautelari sono emesse in distinti procedimenti, la retrodatazione per fatti connessi o non connessi richiede, oltre alla presenza di elementi idonei a giustificare la misura successiva, la verifica che i procedimenti siano davanti alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere dipesa da una scelta del pubblico ministero.
- La mera conoscenza o conoscibilità di dati fattuali non coincide con la desumibilità dagli atti richiesta dall'art. 297, comma 3, c.p.p.; occorre che il compendio disponibile presenti una specifica significanza processuale e un quadro sufficientemente compiuto da consentire una valutazione prognostica sulla gravità degli indizi e sull'adozione della misura.
- Nel verificare la desumibilità degli elementi ai fini della retrodatazione, il giudice deve esaminare concretamente le acquisizioni probatorie successive e spiegare se esse abbiano soltanto confermato elementi già sufficienti oppure abbiano ampliato il quadro indiziario fino a renderlo idoneo, per la prima volta, a fondare la misura cautelare.
- L'accertamento della connessione qualificata e della desumibilità degli elementi deve essere sorretto da una motivazione analitica, concreta e logicamente verificabile; il semplice richiamo a ulteriori riscontri, captazioni o annotazioni di polizia giudiziaria è insufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33034/2026 del 08/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →