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Sentenza

Sentenza n. 3173/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 567/2025 del Tribunale di Velletri-Sez. Lavoro, pubblicata in data 15/04/2025 e notificata in data 16/04/2025 in copia conforme anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Giustizia amministrativa202511584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 107/2015, con conseguente obbligo del Ministero di accreditare gli importi relativi agli anni scolastici indicati nella sentenza. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile e non ha fornito chiarimenti, documentazione o indicazioni idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale o l'esistenza di sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo non dimostrata l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, quanto all'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso. Il giudice ha rilevato che l'attività richiesta dal titolo non risultava svolta e che l'Amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non aveva fornito elementi contrari né chiarimenti sull'esecuzione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese processuali, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale, la cui attribuzione il Ministero è tenuto a eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo impone all'Amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Quando il privato allega l'inadempimento dell'Amministrazione a un titolo esecutivo e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l'esecuzione successivo alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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