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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20008/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un concessionario della riscossione aveva iscritto ipoteca sui beni di un fondo patrimoniale per il recupero di una pluralità di crediti, tra cui tributi e somme dovute per sanzioni da violazioni del Codice della Strada e contributi previdenziali omessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che i beni, essendo conferiti in fondo patrimoniale, erano impignorabili perché i debiti erano stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia. I giudici di merito avevano annullato l'iscrizione ipotecaria ritenendo applicabile l'art. 170 c.c. e assorbita la questione di giurisdizione. In cassazione il concessionario ha dedotto, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione parziale per le cartelle relative a sanzioni del Codice della Strada e contributi previdenziali; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 170 c.c. e dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale non è preclusa in via automatica e che occorre verificare se il debito sia estraneo ai bisogni familiari e se il creditore ne conoscesse l'estraneità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che vi era omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione parziale per le partite non tributarie o devolute ad altri plessi giurisdizionali (sanzioni del Codice della Strada e contributi previdenziali). Ha inoltre ribadito che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 sui beni del fondo patrimoniale è regolata dall'art. 170 c.c. e può essere legittima solo se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni. Nel caso concreto la sentenza impugnata non aveva accertato né provato che i debiti fossero estranei ai bisogni familiari, né la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana per l'esame delle ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese; ha anche dichiarato il difetto di giurisdizione parziale per le cartelle relative alle sanzioni del Codice della Strada e ai contributi previdenziali.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tutti i tributi di ogni genere e specie... restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento"

    delimita la giurisdizione tributaria e consente di individuare le controversie devolute ad altre giurisdizioni, specie per posizioni non tributarie o per atti esecutivi non rientranti nell'ambito tributario.

  • art. 170 c.c.

    regola l'aggressione esecutiva dei beni del fondo patrimoniale e si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria; l'esecuzione o l'ipoteca sono ammissibili solo nei limiti dei debiti contratti per i bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    l'iscrizione ipotecaria da riscossione coattiva può colpire beni del fondo patrimoniale alle condizioni poste dall'art. 170 c.c.

  • art. 205 d.lgs. n. 285 del 1992

    le controversie relative all'opposizione esecutiva concernente crediti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, a seguito di richiesta di iscrizione ipotecaria, appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria.

  • art. 618-bis c.p.c.

    per le opposizioni esecutive relative a contributi previdenziali, la competenza segue il rito del lavoro e spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro nelle ipotesi indicate.

  • art. 44, terzo comma, c.p.c.

    individua il tribunale competente in funzione di giudice del lavoro con riferimento all'ufficio dell'ente previdenziale competente.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale sui beni compresi in un fondo patrimoniale non è vietata in assoluto: va verificato, in concreto, se il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia oppure, in caso contrario, se il creditore fosse consapevole dell'estraneità del debito a tali bisogni.
  • La natura tributaria o professionale del debito, da sola, non è sufficiente a escludere o a fondare l'aggressione dei beni del fondo patrimoniale; occorre accertare il nesso tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari.
  • Chi invoca l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale ha l'onere di allegare e provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore procedente.
  • In sede di riscossione coattiva, la giurisdizione e il giudice competente vanno distintamente individuati per ciascuna posizione creditoria quando nell'atto impugnato siano cumulate partite appartenenti a plessi giurisdizionali diversi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataTitolo esecutivoPegno e ipotecaGiurisdizioneInadempimentoRiscossione
RamiEsecuzioniObbligazioniDiritti realiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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