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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15423/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato tra una società fornitrice e una società acquirente per la fornitura e revisione di una macchina fustellatrice, con corrispettivo pari a euro 396.000. Il credito derivante dal contratto veniva ceduto a una banca. Successivamente, la società acquirente agiva contro la fornitrice e la banca deducendo gravi vizi della macchina e chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento dei danni. Il tribunale dichiarava risolto il contratto e condannava la fornitrice a restituire solo parte del prezzo. In appello la banca, quale cessionaria, proponeva impugnazione principale; la controparte proponeva appello incidentale. La corte territoriale rigettava l’appello principale e accoglieva l’incidentale, condannando la fornitrice a restituire un’ulteriore somma alla società acquirente. In cassazione la banca deduceva violazione degli artt. 1375, 1175, 1176 e 2036 c.c., lamentando che la corte d’appello, pur avendo riconosciuto la natura confessoria del riconoscimento di debito sottoscritto dalla società acquirente e pur avendo dato rilievo all’affidamento della banca sulla esistenza del credito, aveva poi escluso la responsabilità risarcitoria della dichiarante ritenendo che la confessione fosse stata validamente revocata per errore determinato da vizi della fornitura. La ricorrente sosteneva che tale motivazione fosse apparente e contraddittoria e che il comportamento della società acquirente, che aveva reso una dichiarazione mendace dopo verifiche frettolose e parziali, integrasse quantomeno colpa grave, con conseguente danno per la banca che aveva erogato somme al ceduto. In via ulteriore, veniva anche dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che vi sarebbe dovuta essere compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente non avesse impugnato la statuizione della sentenza d’appello che aveva riconosciuto la valida revoca per errore della confessione: su tale punto si era formato giudicato interno. Di conseguenza, non era più possibile sostenere la responsabilità risarcitoria della dichiarante presupponendo l’efficacia della confessione, perché la revoca per errore escludeva gli elementi soggettivi censurabili della condotta. La Corte ha escluso anche il vizio di motivazione apparente o contraddittoria, poiché la decisione si fondava appunto sul giudicato interno. È stato inoltre ritenuto infondato il profilo sulle spese, perché i giudici di merito avevano applicato correttamente il principio di soccombenza e non esiste un obbligo di compensazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la scorrettezza della condotta della controparte, senza esito favorevole.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per fondare una pretesa colposa della dichiarante; la Corte non ne fa applicazione per accogliere il motivo.

  • art. 2036 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla domanda subordinata risarcitoria, ma non accolto.

  • art. 2043 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana della controparte; la Corte esclude la fondatezza della censura per effetto del giudicato interno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il principio della soccombenza è stato correttamente applicato nei gradi di merito e che non sussiste un obbligo di compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se una statuizione della sentenza impugnata non viene specificamente censurata in cassazione, su di essa si forma giudicato interno e non è consentito proporre censure che ne presuppongano il superamento.
  • La domanda risarcitoria fondata sulla condotta della controparte non può essere accolta quando il motivo di ricorso presupponga l’efficacia di un atto o di una dichiarazione che sia stata definitivamente revocata o disconosciuta con statuizione ormai coperta da giudicato interno.
  • Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria non sussiste quando la motivazione si fonda coerentemente su una preclusione processuale decisiva, come il giudicato interno.
  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza legittima la condanna alle spese, senza che sussista un obbligo generalizzato di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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