Sentenza n. 1050/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del bando Consip avente ad oggetto Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, in relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di sistemi e strumenti per la gestione del diabete per le Pubbliche Amministrazioni (-OMISSIS-), nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, incluso in particolare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e il Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. La causa è stata definita in rito, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il bando e gli altri atti di gara. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: bando e atti della gara Consip a procedura aperta per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro relativo alla fornitura di sistemi e strumenti per la gestione del diabete alle pubbliche amministrazioni
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato il bando Consip e gli atti connessi della procedura di gara, inclusi il disciplinare, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, i chiarimenti della stazione appaltante e alcuni regolamenti dell'Unione europea. Prima della definizione nel merito, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Consip ha preso atto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiarazione di rinuncia
La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio, secondo la disciplina processuale richiamata dal giudice.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali.
art. 85 c.p.a.
È richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della definizione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente dichiarata e presa d'atto dalla controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La definizione del giudizio per rinuncia può comportare la compensazione integrale delle spese quando il giudice lo ritenga giustificato dalla definizione in rito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →