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Sentenza

Sentenza n. 1050/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del bando Consip avente ad oggetto Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, in relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di sistemi e strumenti per la gestione del diabete per le Pubbliche Amministrazioni (-OMISSIS-), nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, incluso in particolare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e il Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022.

Giustizia amministrativa202510415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. La causa è stata definita in rito, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il bando e gli altri atti di gara. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e atti della gara Consip a procedura aperta per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro relativo alla fornitura di sistemi e strumenti per la gestione del diabete alle pubbliche amministrazioni

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva impugnato il bando Consip e gli atti connessi della procedura di gara, inclusi il disciplinare, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, i chiarimenti della stazione appaltante e alcuni regolamenti dell'Unione europea. Prima della definizione nel merito, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Consip ha preso atto della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiarazione di rinuncia

    La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio, secondo la disciplina processuale richiamata dal giudice.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali.

  • art. 85 c.p.a.

    È richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della definizione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente dichiarata e presa d'atto dalla controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
  • La definizione del giudizio per rinuncia può comportare la compensazione integrale delle spese quando il giudice lo ritenga giustificato dalla definizione in rito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

Testo integrale

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