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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24268/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato un indennizzo, ma il decreto era stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato in relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre l'effettivo soggetto passivo era indicato come Ministero della giustizia. In sede di opposizione i Ministeri avevano sostenuto, da un lato, che il Ministero dell'economia e delle finanze fosse privo di legittimazione/titolarità passiva e, dall'altro, che il decreto fosse inefficace perché non notificato al Ministero della giustizia entro il termine di legge. La Corte d'appello aveva ritenuto sanabile l'errore di individuazione del soggetto pubblico, applicando l'art. 4 L. n. 260/1958 e concedendo termine per la rinnovazione della notifica, per poi rigettare l'opposizione. Nel ricorso per cassazione le Amministrazioni deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3 L. n. 89/2001 e dell'art. 4 L. n. 260/1958, sostenendo che la questione non fosse un mero errore sanabile ma attinente al merito/titolarità passiva e che l'art. 4 non fosse applicabile al procedimento Pinto; 2) violazione degli artt. 4 L. n. 260/1958, 5 L. n. 89/2001 e 153 c.p.c., sostenendo che, essendo la notifica al Ministero della giustizia omessa o tardiva, il decreto doveva essere dichiarato inefficace e non poteva disporsi una rimessione in termini d'ufficio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la Corte territoriale non aveva pronunciato su questioni estranee al thema decidendum, ma aveva applicato il principio iura novit curia alla sanatoria dell'errore di identificazione del soggetto pubblico destinatario della notifica. Ha qualificato il problema come irregolarità sanabile e non come questione di merito, richiamando la funzione dell'art. 4 L. n. 260/1958 di consentire la rimessione in termini del soggetto pubblico pretermesso. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento per equa riparazione, la fase di opposizione è la fase a cognizione piena nella quale può operare la sanatoria, mentre l'inefficacia del decreto consegue solo alla mancanza o inesistenza della notifica nel termine, non alla sua nullità o irregolarità. Poiché nel caso concreto una notifica era stata comunque eseguita presso l'Avvocatura dello Stato, non poteva dichiararsi l'inefficacia del decreto; la nullità poteva al più rilevare ai fini dell'opposizione tardiva, non essendo però questa la situazione processuale in esame. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale delle Amministrazioni ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    Disciplina il procedimento di equa riparazione e individua il soggetto pubblico passivamente legittimato; l'erronea individuazione del destinatario della notifica integra un problema di sanatoria/integrazione del contraddittorio, non un vizio del merito.

  • art. 5 L. n. 89/2001

    La sanzione di inefficacia del decreto opera solo se la notifica del ricorso e del decreto manca o è giuridicamente inesistente nel termine di legge, non in caso di notifica nulla o irregolare.

  • art. 4 L. n. 260/1958

    Va interpretato estensivamente; consente la rimessione in termini e la rinnovazione della notifica quando vi sia errore nell'individuazione del soggetto pubblico difeso dall'Avvocatura dello Stato, anche tra soggettività pubbliche distinte.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice si limita ad applicare d'ufficio la corretta disciplina giuridica alla questione dedotta dalle parti, senza attribuire un bene diverso o pronunciarsi su questioni estranee.

  • art. 153 c.p.c.

    La Corte richiama il tema della rimessione in termini, ma lo ritiene superato dalla disciplina speciale dell'art. 4 L. n. 260/1958 nel contesto considerato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quale rito accelerato per la definizione dei ricorsi manifestamente infondati; la decisione conferma la compatibilità della proposta del consigliere delegato con la motivazione finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato in relazione alla memoria delle parti e alla richiesta di decisione nel contraddittorio camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna alle somme ulteriori anche nei confronti della pubblica amministrazione in un ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La partecipazione del consigliere delegato alla decisione collegiale non integra causa di incompatibilità, secondo il precedente delle Sezioni Unite richiamato.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prospettata incompatibilità del giudice; la Corte esclude che sussista.

  • art. 650 c.p.c.

    La nullità o irregolarità della notifica del decreto rileva, al più, per l'opposizione tardiva, non per la declaratoria di inefficacia.

  • art. 644 c.p.c.

    L'inefficacia del decreto ingiuntivo è collegata alla mancata o inesistente notificazione nel termine, non alla semplice nullità della notifica effettuata.

  • art. 645 c.p.c.

    Se il decreto è stato comunque notificato, anche se tardivamente o con nullità, il rimedio è l'opposizione ordinaria, non la declaratoria di inefficacia.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in continuità con l'art. 644 c.p.c. sul regime dell'inefficacia del decreto ingiuntivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocati dalle Amministrazioni.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, l'erronea individuazione del Ministero destinatario della domanda o della notifica, quando vi sia comunque una notifica effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, integra una irregolarità sanabile mediante rimessione in termini e rinnovazione della notifica al soggetto corretto.
  • L'art. 4 L. n. 260/1958 ha applicazione ampia anche tra distinte amministrazioni statali e opera nella fase a cognizione piena dell'opposizione, consentendo al soggetto pubblico pretermesso di esercitare il diritto di difesa.
  • La declaratoria di inefficacia del decreto monitorio consegue solo alla totale mancanza o all'inesistenza giuridica della notificazione nel termine di legge; la notifica nulla o irregolare non determina inefficacia, ma può fondare soltanto l'opposizione tardiva se ha impedito la conoscenza tempestiva del decreto.
  • La mancata corrispondenza tra la parte formalmente indicata nel decreto e il soggetto effettivamente tenuto a resistere non comporta, di per sé, una violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice si limiti ad applicare la disciplina processuale corretta alla questione dedotta.
  • Nel rito di equa riparazione bifasico, l'opposizione non è un autonomo giudizio impugnatorio, ma una fase interna del medesimo procedimento, idonea a sanare le irregolarità notificatorie che non abbiano determinato una radicale inesistenza della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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