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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13768/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna per detenzione illecita e cessioni di sostanze stupefacenti, ritenendo provati il possesso in abitazione di hashish e cocaina, una cessione a un acquirente e ulteriori cessioni reiterate ad altri soggetti, sulla base del sequestro domiciliare, delle dichiarazioni del coimputato e delle sommarie informazioni rese dagli acquirenti. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) motivazione apparente e carente sulla credibilità del coimputato chiamante in correità e sull’attendibilità del teste acquirente, contestando sia il vaglio delle dichiarazioni accusatorie sia il ricorso ai riscontri esterni; 2) violazione degli artt. 63, comma 2, e 191 c.p.p. per l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un altro dichiarante, sostenendo che questi avrebbe dovuto essere sentito come indagato e che i suoi verbali sarebbero inutilizzabili; 3) mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, lamentando l’assenza di una valutazione complessiva dei parametri normativi e la mancata applicazione della disciplina più favorevole in assenza di accertamenti completi sulla capacità drogante della sostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e comunque volti a ottenere una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha escluso la motivazione apparente, affermando che la Corte territoriale aveva risposto in modo congruo alle censure, valorizzando la credibilità del coimputato e i numerosi riscontri esterni; ha giudicato infondata la doglianza sull’utilizzabilità delle dichiarazioni del dichiarante, poiché il giudice di merito aveva escluso elementi sufficienti per ritenerlo già indiziato del reato ipotizzato; ha infine ritenuto corretta la esclusione della lieve entità, in ragione della pluralità delle cessioni, della diversità delle sostanze, delle modalità operative e dei quantitativi sequestrati, indicativi di attività di spaccio professionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La lieve entità va esclusa quando la valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, considerati unitariamente, denota professionalità dell’attività di spaccio, pluralità delle cessioni, rilevanza dei quantitativi e capacità di diffusione del traffico.

  • art. 63 c.p.p.

    L’interruzione dell’esame e l’assunzione delle dichiarazioni secondo le regole previste per l’indagato sono necessarie solo se, al momento dell’escussione, emergano concreti elementi idonei a far ritenere il dichiarante indiziato di reato per il fatto connesso.

  • art. 191 c.p.p.

    La dedotta violazione della disciplina di assunzione delle dichiarazioni può comportare inutilizzabilità solo se sia effettivamente configurabile l’inosservanza delle regole di acquisizione previste per l’indagato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e non contraddittoria.
  • In presenza di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e il controllo di cassazione investe la congruità complessiva della risposta alle specifiche censure difensive.
  • La motivazione per relationem è legittima nel caso di sentenze conformi, purché il giudice d’appello risponda in modo puntuale alle doglianze specifiche dell’impugnazione.
  • Nella valutazione della chiamata in correità, l’eventuale falsità di un singolo passaggio del racconto non esclude automaticamente l’attendibilità complessiva del dichiarante, se il nucleo residuo è sorretto da riscontri esterni adeguati.
  • Ai fini della lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve effettuare una valutazione globale di tutti gli indici previsti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non potendo fondare la decisione su un solo elemento isolato.
  • Le dichiarazioni rese da un soggetto possono essere assunte come testimonianza solo se, al momento dell’escussione, non emergano concreti indizi di reità tali da imporre l’applicazione delle garanzie previste per l’indagato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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