Sentenza del 01/10/2018 n. 4041 - Comm. Trib. Prov. Caserta
ACCERTAMENTO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Avviso di Accertamento - art. 12 L. 212/2000 - Anticipata notificazione - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento notificato ante tempus è stato ritenuto illegittimo, poiché emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni. Il pericolo di decadenza dell’azione accertativa non è stato considerato una ragione sufficiente per derogare al termine e comprimere le garanzie partecipative del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’avviso di accertamento perché notificato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione. Tale termine, previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste e garantisce il pieno esercizio del contraddittorio procedimentale. L’anticipazione dell’atto non può essere giustificata dal rischio che l’Amministrazione decada dal potere di accertamento.
Norme richiamate
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione
Il termine dilatorio tutela il diritto del contribuente a interloquire con l’Amministrazione prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. La sua violazione rende illegittimo l’atto, salvo specifiche e concrete ragioni di urgenza riconducibili a circostanze non meramente astratte.
Massime di principio
- Quando l’accertamento deriva da un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di notificare l’avviso, così da consentire al contribuente di presentare osservazioni.
- La notifica anticipata dell’avviso non è legittima per il solo fatto che si avvicina il termine di decadenza dell’azione accertativa.
- L’eventuale deroga al termine dilatorio deve fondarsi su ragioni concrete, specifiche e adeguatamente motivate, non su esigenze organizzative o su un generico pericolo di decadenza.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l’avviso deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.
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