Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08582/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'IRPEF e alle addizionali per l'anno d'imposta 2007. L'accertamento riguardava un maggior reddito d'impresa nell'ambito di un'impresa familiare operante nel commercio di generi in privativa. In primo grado e in appello i giudici avevano respinto il ricorso. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo formalmente riferito agli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., che la CTR aveva erroneamente imputato al solo titolare il maggior reddito dell'impresa familiare; lamentava inoltre il mancato riconoscimento della deduzione per il coniuge a carico; censurava la valutazione dei ricavi dell'attività commerciale e il mancato rilievo dell'adeguamento agli studi di settore; sosteneva infine l'inapplicabilità dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché cumulava censure eterogenee di violazione di legge e di motivazione, alcune fondate su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati; nel resto lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui, in caso di impresa familiare, il maggior reddito accertato fiscalmente deve essere imputato al solo titolare e non pro quota ai familiari collaboratori, che non sono contitolari dell'impresa.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso del contribuente. Ha dichiarato inammissibile la parte del motivo che mescolava doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali non più rilevanti secondo la disciplina vigente, e infondato il resto, soprattutto quanto all'imputazione del maggior reddito nell'impresa familiare. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva, e ha rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo del ricorso cumulava censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, includendo anche doglianze sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione non più configurabili nei termini invocati.

  • art. 39, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    Il ricorrente ne sosteneva l'inapplicabilità; la Corte non accoglie la censura, ritenendola assorbita nel complesso motivo in parte inammissibile e comunque infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di impresa familiare, il reddito d'impresa, ai fini fiscali, va riferito al titolare dell'impresa; i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa e le loro quote rilevano come redditi di puro lavoro entro i limiti delle dichiarazioni del titolare.
  • In caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale riferibile a un'impresa familiare, l'imposizione deve colpire il solo titolare dell'impresa, non potendo il maggior reddito essere attribuito pro quota ai familiari collaboratori.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale, specie quando una parte della doglianza investa forme di vizio non più deducibili nei termini previsti dalla disciplina vigente.
  • La semplice contestazione delle valutazioni di merito del giudice di appello, se proposta come critica alla motivazione senza una specifica censura autosufficiente e riconducibile ai vizi consentiti, non consente l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.