Cassazione Civile, Ordinanza n. 08582/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'IRPEF e alle addizionali per l'anno d'imposta 2007. L'accertamento riguardava un maggior reddito d'impresa nell'ambito di un'impresa familiare operante nel commercio di generi in privativa. In primo grado e in appello i giudici avevano respinto il ricorso. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo formalmente riferito agli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., che la CTR aveva erroneamente imputato al solo titolare il maggior reddito dell'impresa familiare; lamentava inoltre il mancato riconoscimento della deduzione per il coniuge a carico; censurava la valutazione dei ricavi dell'attività commerciale e il mancato rilievo dell'adeguamento agli studi di settore; sosteneva infine l'inapplicabilità dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché cumulava censure eterogenee di violazione di legge e di motivazione, alcune fondate su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati; nel resto lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui, in caso di impresa familiare, il maggior reddito accertato fiscalmente deve essere imputato al solo titolare e non pro quota ai familiari collaboratori, che non sono contitolari dell'impresa.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del contribuente. Ha dichiarato inammissibile la parte del motivo che mescolava doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali non più rilevanti secondo la disciplina vigente, e infondato il resto, soprattutto quanto all'imputazione del maggior reddito nell'impresa familiare. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva, e ha rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte osserva che il motivo del ricorso cumulava censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, includendo anche doglianze sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione non più configurabili nei termini invocati.
art. 39, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
Il ricorrente ne sosteneva l'inapplicabilità; la Corte non accoglie la censura, ritenendola assorbita nel complesso motivo in parte inammissibile e comunque infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di impresa familiare, il reddito d'impresa, ai fini fiscali, va riferito al titolare dell'impresa; i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa e le loro quote rilevano come redditi di puro lavoro entro i limiti delle dichiarazioni del titolare.
- In caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale riferibile a un'impresa familiare, l'imposizione deve colpire il solo titolare dell'impresa, non potendo il maggior reddito essere attribuito pro quota ai familiari collaboratori.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale, specie quando una parte della doglianza investa forme di vizio non più deducibili nei termini previsti dalla disciplina vigente.
- La semplice contestazione delle valutazioni di merito del giudice di appello, se proposta come critica alla motivazione senza una specifica censura autosufficiente e riconducibile ai vizi consentiti, non consente l'accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08554/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08555/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08556/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08559/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08560/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08562/2023 del 27/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →