Sentenza del 11/12/2015 n. 1348 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Atti impugnabili- Rigetto di sgravio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rifiuto dell'amministrazione di procedere in autotutela all'annullamento o allo sgravio di un precedente atto impositivo, chiedendo che tale diniego fosse sottoposto al giudice tributario.
La decisione
L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Il provvedimento di diniego dell'autotutela non è autonomamente impugnabile perché la decisione dell'amministrazione di annullare o meno un atto impositivo in autotutela costituisce esercizio di potere discrezionale. Pertanto, il giudice non può essere investito della sola contestazione del rifiuto di autotutela, soprattutto per riaprire il termine o rimettere in discussione un atto impositivo ormai definitivo.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela, consistente nel rifiuto di annullare o sgravare un precedente atto impositivo, non è normalmente autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- L'autotutela è un'attività amministrativa discrezionale: la pubblica amministrazione valuta se intervenire, ma il contribuente non può pretendere in giudizio l'annullamento dell'atto solo perché l'amministrazione ha rifiutato di riesaminarlo.
- La richiesta di autotutela non sospende né riapre i termini per impugnare l'atto impositivo originario e non può generalmente essere utilizzata per eludere la sua definitività.
- Il contribuente deve contestare direttamente l'atto impositivo nei termini previsti; una volta divenuto definitivo, la tutela contro il successivo diniego di autotutela è ammessa solo in ipotesi eccezionali, come un interesse pubblico particolarmente rilevante o vizi specifici del provvedimento di diniego, quando riconosciuti dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile.
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