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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23943/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La parte privata aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un lungo processo presupposto avente ad oggetto il risarcimento dei danni da incidente stradale con esito mortale, sviluppatosi in più fasi: primo grado, appello, cassazione, rinvio e revocazione ordinaria. Nel procedimento ex L. n. 89/2001, il giudice monocratico aveva rigettato la domanda nella qualità di erede e l’aveva accolta solo in proprio per la fase di revocazione; in opposizione la Corte d’appello aveva invece riconosciuto un importo complessivo maggiore, ma aveva compensato integralmente le spese della doppia fase richiamando l’art. 92, comma 2, c.p.c., ritenendo che il proprio dissenso rispetto a un precedente di legittimità integrasse un mutamento giurisprudenziale. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stato alcun vero contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione quando nel processo presupposto sia proposta revocazione ordinaria avverso una sentenza di merito; il mero dissenso del giudice di merito rispetto a un precedente della Cassazione non basterebbe a giustificare la compensazione. Con il secondo motivo, subordinato, deduceva altresì la violazione del divieto di reformatio in peius e della disciplina dell’effetto espansivo interno, assumendo che, in assenza di specifica impugnazione incidentale del Ministero, non si potevano compensare le spese della fase monitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’appello sulla tempestività della domanda di equa riparazione, perché la revocazione ordinaria proposta contro la sentenza di merito impedisce il passaggio in giudicato e quindi differisce la decorrenza del termine semestrale di cui all’art. 4 L. n. 89/2001. Tuttavia ha censurato la motivazione sulle spese: non era configurabile un vero mutamento di giurisprudenza tale da legittimare la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché il precedente di legittimità richiamato non esprimeva un orientamento contrario rispetto alla soluzione accolta. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a pagare le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, L. n. 89/2001

    individua il rimedio dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto

  • art. 4, L. n. 89/2001

    il termine semestrale per proporre la domanda decorre solo dopo la definizione del processo presupposto, che nel caso di revocazione ordinaria della sentenza di merito si considera non ancora definitivamente esaurito

  • art. 5-ter, L. n. 89/2001

    l’opposizione avverso il decreto monitorio realizza una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, salvo deroghe legalmente previste

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla legge; il dissenso del giudice di merito rispetto a un precedente non integra di per sé un mutamento di giurisprudenza rilevante

  • art. 93 c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per qualificare la tempestività della revocazione ordinaria contro la sentenza di rinvio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato per il rimedio della revocazione ordinaria

  • artt. 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo per contestare la compensazione delle spese del procedimento monitorio e il preteso divieto di reformatio in peius

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma decisività nella ratio decidendi

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha ampliato il novero delle ragioni che possono giustificare la compensazione delle spese, ma solo in presenza di reali analoghe gravi ed eccezionali ragioni

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la revocazione ordinaria proposta avverso la sentenza di merito del processo presupposto impedisce il consolidarsi del giudicato e differisce la decorrenza del termine semestrale per la domanda ex L. n. 89/2001.
  • La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. non può essere fondata su un mero dissenso del giudice di merito rispetto a un precedente di legittimità: occorre un effettivo mutamento del quadro giurisprudenziale o una diversa ragione legalmente rilevante.
  • Quando l’opposizione nel procedimento per equa riparazione è proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dalla fase monitoria, essa ha natura pretensiva e, se accolta, le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.
  • Il giudizio di opposizione ex L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio impugnatorio, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; ciò incide sulla disciplina delle spese e sulla valutazione dell’esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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