Cassazione Penale, Sentenza n. 41335/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vespari impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per tentato omicidio (capo 1) e porto illegale dell'accetta (capo 3), deducendo: 1) travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla modalità dell'aggressione (sostiene di aver colpito con il manico e non con la lama) e alla attendibilità delle dichiarazioni delle persone legate affettivamente alla vittima; 2) violazione del principio "in dubio pro reo" e art. 530 c.p.p., perché a suo avviso la società dei fatti avrebbe consentito la derubricazione in lesioni; 3) violazione dell'esimente della desistenza (art. 56 c.p. o, come citato in sentenza, art. 53 c.p.), sostenendo che l'azione fu interrotta volontariamente quando egli ancora poteva consumare il reato; infine censura un errore materiale nell'indicazione dell'autorità giudicante di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in sostanza richieste di riconsiderazione del merito e che la valutazione probatoria e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito fossero sorrette da un solido apparato motivazionale: dichiarazioni concordanti di testimoni oculari (compresa una testimone neutrale) attestavano che l'imputato impugnava l'accetta con entrambe le mani e con la lama rivolta verso la vittima, accompagnando l'azione con minacce; il comportamento e la tipologia dell'arma permettevano di inferire il dolo di uccidere; la desistenza non è applicabile perché, al momento dell'allontanamento, gli atti posti in essere integravano già il tentativo di omicidio. Il mero lapsus calami sull'indicazione del giudice di primo grado non ha invalidato la pronuncia. Conseguentemente confermata la decisione di merito (pena rideterminata in appello a 5 anni) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile secondo il dispositivo.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Norma utilizzata per qualificare i motivi di ricorso (travisamento della prova, motivazione illogica). La Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione: non compete rivedere il merito, ma verificare la congruità e la logicità della motivazione.
art. 56 c.p. (richiamato in sentenza come art. 53, comma 3)
«Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé reato diverso»
La Corte interpreta la norma nel senso che la desistenza è applicabile solo se l'agente abbandona l'azione prima che siano stati compiuti atti che già costituiscono un tentativo idoneo a cagionare l'evento; nei reati a forma libera (es. omicidio) la desistenza non opera quando gli atti realizzati integrano già il tentativo compiuto.
art. 530, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio "in dubio pro reo"; la Corte di legittimità osserva che la mera presenza di elementi a discarico non impediva ai giudici di merito, sulla base delle risultanze probatorie, di ritenere sussistente l'animus necandi.
art. 81 cod. pen.
Citato nella parte descrittiva: i reati contestati (tentato omicidio e porto dell'accetta) sono stati unificati ex art. 81 c.p.; uso normativo per la cumulo/concursus di reati.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove: può sindacare solo la congruità e la logicità della motivazione che ha sostenuto la decisione di merito.
- La desistenza volontaria è esclusa quando, al momento dell'abbandono dell'azione, gli atti già posti in essere integrano il tentativo di un reato a forma libera (es. omicidio); la desistenza trova spazio solo se l'abbandono avviene prima che siano compiuti gli atti idonei a produrre l'evento.
- Il giudice può inferire il dolo omicidiario sulla base della tipologia dell'arma, della modalità e dell'intensità dell'azione (es.: colpo con arma lunga, impugnata con entrambe le mani), delle minacce esplicite e del fatto che l'aggressione si è interrotta solo per intervento di terzi.
- Il principio "in dubio pro reo" non impone la derubricazione automatica se esistono elementi concreti e coerenti che giustificano la ricostruzione colpevole; l'incertezza residuale deve essere valutata alla luce del complesso probatorio.
- Errori materiali o lapsus calami (es.: indicazione errata del giudice di primo grado) non inficiano la pronuncia se non hanno arrecato pregiudizio concreto al diritto di difesa.
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