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Ordinanza

Ordinanza n. 318/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- recante diniego alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente; - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n.-OMISSIS- recante autorizzazione all’ingresso ed al lavoro sul territorio nazionale del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo dell’interesse del ricorrente a permanere legittimamente per finalità lavorative nel territorio dello Stato.

Giustizia amministrativa202601071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che nel caso concreto il rapporto di lavoro si era effettivamente instaurato con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, diversamente da altre fattispecie oggetto di orientamenti giurisprudenziali reiettivi. È stata inoltre dedotta e ravvisata una criticità nella motivazione dell'amministrazione, non risultando chiaro come fosse stata valutata la possibilità di coprire l'assunzione dei lavoratori mediante il reddito utile indicato, pari a euro 66.993,00. L'ordinanza richiama anche le ulteriori deduzioni contenute nel ricorso, senza specificarne il contenuto. La domanda cautelare è stata quindi proposta per ottenere la sospensione degli effetti degli atti e il riesame della posizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato sino all'esito del riesame e ha ordinato all'amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, nel contraddittorio con lo stesso, tenendo conto dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta, della criticità motivazionale relativa alla valutazione del reddito utile di euro 66.993,00 e delle ulteriori deduzioni articolate nel ricorso. Il riesame dovrà concludersi con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. È stata fissata la prosecuzione della causa all'udienza camerale del 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato con il datore che aveva richiesto il nulla osta può differenziare la posizione dello straniero da fattispecie in cui il rapporto non si sia concretamente perfezionato e giustificare il riesame del diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Il provvedimento amministrativo che nega o revoca un titolo connesso all'ingresso e al lavoro subordinato deve esplicitare in modo comprensibile il percorso logico seguito nella valutazione della capacità reddituale del datore di lavoro e della possibilità di sostenere l'assunzione.
  • Quando ravvisi profili di fumus boni iuris nella situazione concreta e criticità nella motivazione dell'atto, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare disponendo la sospensione degli effetti dell'atto e il riesame della posizione, senza sostituirsi all'amministrazione nella decisione finale.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve svolgersi nel contraddittorio con l'interessato e concludersi entro il termine assegnato dal giudice mediante un provvedimento espresso e adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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