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Sentenza

Sentenza n. 7385/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la nullità, l'inefficacia ex art. 2, comma 8-bis L. 241/1990 e comunque per l'annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, - della nota n. 18551 del 18/3/2025 del Comune di Nettuno (doc. 14) recante il diniego in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, ai sensi dell'art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, presentata da Iliad in data 18/9/2024 per la realizzazione e l'installazione di una stazione radio base da eseguirsi in via Olmata, n. 90, NCEU foglio 27, p.lla 835 nel Comune di Nettuno (RM00048_014); nonché, per quanto occorrer possa, - della nota n. 17044 del 12/3/2025 (non nota) a firma del Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica del Comune di Nettuno citata nel diniego nota prot. n. 18551 del 18/3/2025 ma mai trasmessa a Iliad; - della nota n. 12102 del 20/2/2025 del Comune di Nettuno recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 - bis L. n. 241/1990, all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Iliad (doc. 12); - della nota n. 10960 del 17/2/2025 (non nota) redatta dal Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica del Comune di Nettuno citata nel preavviso di rigetto nota prot. n. 12102 del 20/2/2025 ma mai trasmessa a Iliad; - della nota del 18/12/2024 dell'istruttore tecnico esterno, arch. F. Trulli, del Comune di Nettuno contenente la richiesta di integrazioni all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Iliad (doc. 11); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto, e, in via subordinata, per l'annullamento in parte qua, - del P.T.P.R. Regione Lazio, nella parte in cui ha previsto una sovrapposizione nel territorio del Comune di Nettuno fra l'area urbanizzata inclusa nel "Paesaggio degli Insediamenti urbani" (art. 28) e l'area inclusa nella zona "Reti, Infrastrutture e Servizi" (art. 33), laddove l'art. 33 delle NTA venga interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di realizzazione ed installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle zone qualificate come "Reti, Infrastrutture e Servizi", senza ammettere alcuna ponderazione con la natura urbanizzata dell'area in questione, con le regole previste per tale area e con le esigenze di urbanizzazione primaria mediante rete di comunicazioni elettroniche; nonché per quanto occorrer possa sempre in via subordinata - del P.T.P.R. Regione Lazio nella parte in cui ha incluso l'area urbanizzata di via Olmata, n. 90 del Comune di Nettuno nel perimetro dell'"Area Boscata" della tavola B del PTPR; - del P.T.P.R. Regione Lazio laddove l'art. 39 roteazione delle aree boscate) delle NTA del PTPR venga interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree considerate come boschive.

Giustizia amministrativa202506638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria per la realizzazione e installazione di una stazione radio base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'autorizzazione paesaggistica richiesta per una stazione radio base, deducendo in primo luogo la violazione dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003, poiché il termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione sarebbe decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, con conseguente formazione del silenzio-assenso e inefficacia del successivo diniego, adottato circa sei mesi dopo la presentazione dell'istanza. È stata inoltre dedotta l'omessa convocazione della conferenza di servizi, nonché l'erroneità dei presupposti paesaggistici posti a base del diniego: la localizzazione dell'impianto sarebbe ricaduta nell'area del paesaggio degli insediamenti urbani e non nella zona "Reti, Infrastrutture e Servizi"; l'art. 33 delle NTA del PTPR non avrebbe previsto un divieto assoluto di installazione su edificio preesistente; non sarebbe stata correttamente valutata la proposta di mascheramento dell'impianto mediante un finto camino; infine, sarebbe stato erroneamente ritenuto che l'intervento insistesse in area boschiva soggetta all'art. 39 delle NTA del PTPR. In via subordinata sono state contestate le pertinenti previsioni del PTPR. La ricorrente ha anche chiesto lo stralcio, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di alcune espressioni contenute nella memoria comunale, ritenute sconvenienti e irriguardose.

La decisione

Il ricorso è stato accolto sulla base della ragione più liquida, senza esaminare gli ulteriori motivi, dichiarati assorbiti. Il TAR ha rilevato che il Comune non contestava né la presentazione dell'istanza il 18 settembre 2024 né la comunicazione del diniego soltanto il 18 marzo 2025. Poiché il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003 era già decorso, si era formato il silenzio-assenso e il successivo diniego doveva ritenersi inefficace; il provvedimento è stato pertanto annullato. Il Ministero della Cultura è stato estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non avendo partecipato all'istruttoria né alla formazione degli atti impugnati e non avendo espresso alcun parere formale. È stata respinta la richiesta di stralcio ex art. 89 c.p.c., poiché le espressioni contestate, pur polemiche, riguardavano l'oggetto della causa e rientravano nel legittimo esercizio del diritto di difesa. Le spese sono state poste a carico del Comune, per euro 1.500 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso del termine di sessanta giorni previsto per il procedimento relativo all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica determina la formazione del silenzio-assenso; il provvedimento negativo adottato successivamente è inefficace.

  • art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La ricorrente ha dedotto l'obbligo di convocazione della conferenza di servizi; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituiva la base normativa dell'autorizzazione paesaggistica richiesta; il diniego è stato annullato per tardiva adozione rispetto al termine previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riguardava la comunicazione dei motivi ostativi impugnata dalla ricorrente; le relative censure sono state assorbite.

  • art. 89 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Lo stralcio delle espressioni sconvenienti è stato negato perché le frasi, sebbene polemiche, non travalicavano il legittimo esercizio del diritto di difesa e attenevano all'oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003 comporta la formazione del silenzio-assenso; un diniego espresso adottato successivamente è inefficace e deve essere annullato.
  • Quando una ragione di immediata e agevole definizione è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda, il giudice amministrativo può decidere la controversia secondo il principio della ragione più liquida e dichiarare assorbite le ulteriori censure.
  • L'amministrazione che non ha partecipato all'istruttoria né alla formazione degli atti impugnati è priva di legittimazione passiva nel giudizio di annullamento di tali atti e deve essere estromessa.
  • Le espressioni polemiche contenute negli scritti difensivi non sono stralciabili ai sensi dell'art. 89 c.p.c. quando riguardano l'oggetto della controversia e restano entro i limiti dell'esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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