Cassazione Civile, Ordinanza n. 00442/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso della Cassa previdenziale, cassando con rinvio la sentenza di appello favorevole all'iscritto. Secondo tale ordinanza, le delibere regolamentari della Cassa avrebbero inciso non solo sul calcolo della prestazione, ma anche sui requisiti per accedere alla pensione di anzianità anticipata, con conseguente applicazione dei requisiti vigenti al momento della domanda e rispetto del principio del pro rata. L'interessato ha quindi proposto revocazione deducendo, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., un errore di fatto: la Corte avrebbe letto erroneamente le delibere del 1997 e del 2000, poiché una di esse affermerebbe che l'intervento della Cassa riguardava la misura della prestazione e non i requisiti di accesso al pensionamento, con abbattimenti operanti dopo il calcolo della pensione. La Cassa ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che la censura riguardava in realtà una questione giuridico-interpretativa, non un errore di fatto revocatorio: non vi era un fatto materiale percepito inesattamente nella sua esistenza o inesistenza, ma solo la contestazione della lettura data alle delibere. Inoltre, la questione era stata oggetto di dibattito processuale, dunque non poteva integrare un errore di fatto, e sulla soluzione interpretativa la Cassazione si era già pronunciata in modo definitivo con precedente arresto. Infine, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva chiarito in che modo l'asserito errore avrebbe inciso in modo decisivo sull'esito della causa. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
La revocazione per errore di fatto presuppone un'erronea percezione di un fatto materiale, oggettivo e non controverso; non può essere utilizzata per contestare una valutazione o interpretazione giuridica già compiuta dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. è esperibile solo per errori di fatto consistenti nella falsa percezione di un dato materiale decisivo, non per ottenere una diversa lettura di norme, atti o delibere.
- Non integra errore revocatorio la contestazione di una questione che sia stata oggetto di contraddittorio tra le parti e di esplicito dibattito processuale.
- La revocazione non è ammissibile quando il vizio dedotto investe una soluzione giuridico-interpretativa già decisa in via definitiva dalla Corte di cassazione.
- È onere del ricorrente indicare con precisione la decisività dell'asserito errore, spiegando in che modo la sua correzione avrebbe condotto a un esito diverso della controversia.
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