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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa ai titoli e alle autorizzazioni dell'esercizio commerciale "G. WINE Bistrot Apres Ski"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il condominio ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, l'ostensione e l'estrazione di copia della documentazione relativa all'esercizio commerciale, comprendente la SCIA, l'autorizzazione sanitaria, la documentazione sui requisiti professionali, il certificato di agibilità, l'eventuale autorizzazione di pubblica sicurezza per manifestazioni di pubblico spettacolo e ogni ulteriore titolo o provvedimento allegato alla SCIA. Il Comune si è costituito depositando la documentazione reperita nei propri archivi e precisando che non risultavano detenute autorizzazioni riconducibili direttamente all'esercizio ai sensi degli artt. 68, 69 e 86 del r.d. n. 773/1931, né atti contenenti prescrizioni su capienza, limiti acustici, intrattenimento, orari o altre limitazioni. Il ricorrente ha contestato che la documentazione prodotta riguardasse effettivamente l'operatore commerciale interessato. Dagli atti è emerso, tuttavia, che l'esercizio era subentrato, mediante affitto d'azienda e SCIA di subingresso, nelle autorizzazioni già rilasciate al precedente gestore per la medesima attività di ristorazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto attendibile che l'esercizio utilizzasse le autorizzazioni già rilasciate al precedente gestore, poiché il locale era lo stesso e risultavano agli atti il contratto di affitto d'azienda e la SCIA di subingresso. Non vi era quindi ragione di dubitare che nell'archivio comunale non fossero presenti ulteriori atti di assenso direttamente riferibili all'esercizio, evidentemente non necessari. Inoltre, in assenza di elementi identificativi concreti, quali numero di protocollo o data di formazione, la mancata consegna di ulteriori documenti non equivaleva univocamente a un diniego di accesso, potendo i documenti non esistere oppure essere detenuti da altre autorità, come per le autorizzazioni di polizia. Il Comune aveva assolto l'obbligo di ostensione consegnando tutti i documenti reperibili collegati all'esercizio e chiarendo l'eventuale inesistenza degli ulteriori atti richiesti. L'interesse informativo del richiedente deve infatti ritenersi soddisfatto sia dalla consegna dei documenti esistenti sia dall'accertamento della loro inesistenza. Le spese sono state compensate, anche in ragione della considerevole mole documentale e del fatto che il Comune aveva iniziato la ricerca prima della notificazione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L'interesse all'accesso documentale è soddisfatto dalla consegna dei documenti reperibili detenuti dall'amministrazione e dall'accertamento dell'eventuale inesistenza degli ulteriori documenti richiesti.

  • artt. 68, 69 e 86 r.d. n. 773/1931

    Il Comune ha dichiarato di non detenere le autorizzazioni di pubblica sicurezza previste da tali disposizioni; la sentenza considera possibile che tali atti siano detenuti e ostensibili da autorità diverse dal Comune.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione adempie all'obbligo di ostensione mediante la consegna di tutti i documenti esistenti e reperibili nei propri archivi che presentino un collegamento con l'attività o il procedimento oggetto dell'istanza, anche quando l'ostensione non sia integralmente esaustiva rispetto all'elenco formulato dal richiedente.
  • L'interesse informativo sotteso all'accesso documentale deve ritenersi soddisfatto non solo quando l'amministrazione consegna i documenti detenuti, ma anche quando accerta e comunica l'inesistenza degli ulteriori atti richiesti.
  • La mancata consegna di documenti specificamente indicati nell'istanza non integra necessariamente un diniego di accesso se, in assenza di elementi identificativi concreti come numero di protocollo o data di formazione, non è possibile stabilire che tali documenti esistano e siano detenuti dall'amministrazione destinataria.
  • In presenza di un subingresso nell'esercizio di un'attività mediante affitto d'azienda e relativa SCIA, è ragionevole ritenere che il nuovo gestore utilizzi le autorizzazioni amministrative già rilasciate al precedente gestore, salvo la prova dell'esistenza di ulteriori titoli necessari o direttamente riferibili al nuovo esercizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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