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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Riscossione - Rimborso - Somme assoggettate a ritenuta - Termine - Decorrenza dalla data di effettuazione della ritenuta Riscossione - Rimborsi - Divieto di doppia imposizione - Oneri di allegazione e probatori - Gravano sul contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del rimborso di ritenute applicate su interessi o canoni, sostenendo l'assenza di doppia imposizione e l'applicabilità del regime previsto per i pagamenti a soggetti UE. La controversia riguardava sia la decorrenza del termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso, sia l'assolvimento degli oneri di allegazione e prova dei requisiti necessari per ottenere il rimborso.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. 602/1973, il termine di decadenza di quarantotto mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, coincidente con il pagamento del corrispettivo soggetto a ritenuta, e non dalla data del successivo versamento all'Erario. Ha inoltre affermato che il contribuente deve allegare all'istanza di rimborso la dichiarazione del beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 26-quater, commi 2 e 4, del D.P.R. 602/1973. In mancanza di tale documentazione, il rimborso non può essere riconosciuto.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 2, D.P.R. 602/1973

    Il termine di decadenza di quarantotto mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è operata.

    Per le richieste di rimborso di somme assoggettate a ritenuta, il termine di quarantotto mesi decorre dal momento in cui il sostituto effettua la ritenuta sul pagamento, non dal successivo versamento della somma all'Erario.

  • Art. 26-quater, commi 2 e 4, D.P.R. 602/1973

    Il contribuente che invoca il regime di esenzione o rimborso relativo a interessi e canoni corrisposti a soggetti residenti nell'Unione europea deve dimostrare, mediante la dichiarazione del beneficiario effettivo, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di ritenute, il termine decadenziale va calcolato dalla data effettiva del pagamento soggetto a ritenuta, poiché è in quel momento che la ritenuta viene concretamente subita.
  • La data del versamento della ritenuta da parte del sostituto all'Erario non sposta né riapre il termine per presentare l'istanza di rimborso.
  • Chi chiede il rimborso deve allegare tempestivamente tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'indebito pagamento e il diritto al regime agevolativo invocato.
  • Per escludere la doppia imposizione su interessi o canoni pagati a soggetti UE, non basta richiamare astrattamente la normativa: occorre provare i requisiti del beneficiario effettivo e degli altri presupposti richiesti.
  • Gli oneri di allegazione e prova gravano sul contribuente richiedente; l'assenza della dichiarazione del beneficiario effettivo può determinare il rigetto dell'istanza anche se, in astratto, il pagamento potrebbe rientrare nel regime agevolato.

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