Sentenza del 30/06/2017 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Riscossione - Rimborso - Somme assoggettate a ritenuta - Termine - Decorrenza dalla data di effettuazione della ritenuta Riscossione - Rimborsi - Divieto di doppia imposizione - Oneri di allegazione e probatori - Gravano sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del rimborso di ritenute applicate su interessi o canoni, sostenendo l'assenza di doppia imposizione e l'applicabilità del regime previsto per i pagamenti a soggetti UE. La controversia riguardava sia la decorrenza del termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso, sia l'assolvimento degli oneri di allegazione e prova dei requisiti necessari per ottenere il rimborso.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. 602/1973, il termine di decadenza di quarantotto mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, coincidente con il pagamento del corrispettivo soggetto a ritenuta, e non dalla data del successivo versamento all'Erario. Ha inoltre affermato che il contribuente deve allegare all'istanza di rimborso la dichiarazione del beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 26-quater, commi 2 e 4, del D.P.R. 602/1973. In mancanza di tale documentazione, il rimborso non può essere riconosciuto.
Norme richiamate
Art. 38, comma 2, D.P.R. 602/1973
Il termine di decadenza di quarantotto mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è operata.
Per le richieste di rimborso di somme assoggettate a ritenuta, il termine di quarantotto mesi decorre dal momento in cui il sostituto effettua la ritenuta sul pagamento, non dal successivo versamento della somma all'Erario.
Art. 26-quater, commi 2 e 4, D.P.R. 602/1973
Il contribuente che invoca il regime di esenzione o rimborso relativo a interessi e canoni corrisposti a soggetti residenti nell'Unione europea deve dimostrare, mediante la dichiarazione del beneficiario effettivo, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
Massime di principio
- In materia di rimborso di ritenute, il termine decadenziale va calcolato dalla data effettiva del pagamento soggetto a ritenuta, poiché è in quel momento che la ritenuta viene concretamente subita.
- La data del versamento della ritenuta da parte del sostituto all'Erario non sposta né riapre il termine per presentare l'istanza di rimborso.
- Chi chiede il rimborso deve allegare tempestivamente tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'indebito pagamento e il diritto al regime agevolativo invocato.
- Per escludere la doppia imposizione su interessi o canoni pagati a soggetti UE, non basta richiamare astrattamente la normativa: occorre provare i requisiti del beneficiario effettivo e degli altri presupposti richiesti.
- Gli oneri di allegazione e prova gravano sul contribuente richiedente; l'assenza della dichiarazione del beneficiario effettivo può determinare il rigetto dell'istanza anche se, in astratto, il pagamento potrebbe rientrare nel regime agevolato.
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