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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 19001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2004, con il quale le era stato attribuito un reddito di partecipazione derivante da una presunta società di fatto costituita con familiari. L'Amministrazione riteneva che la Cooperativa C. a r.l. dissimulasse una società di fatto e che non potesse beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le cooperative. In primo grado il ricorso era stato accolto perché l'avviso non conteneva né allegava il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, non notificato alla contribuente. La CTR aveva invece ritenuto che i soci fossero comunque a conoscenza del PVC e degli accertamenti, anche per avere partecipato ad altri giudizi relativi alla cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure della contribuente, poiché è stata depositata una rinuncia al ricorso conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, perché l'Agenzia delle entrate non ha partecipato al giudizio. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando rispetta i requisiti previsti dalla norma, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica ai casi tipici di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non può essere esteso, in via analogica o interpretativa, all'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • Cass. n. 6888/2015

    Il raddoppio del contributo unificato opera soltanto nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • Cass. n. 19562/2015

    Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, perciò è soggetto a interpretazione restrittiva e non può essere applicato estensivamente o analogicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia valida al ricorso in cassazione comporta normalmente l'estinzione del giudizio e impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di merito.
  • L'estinzione per rinuncia non equivale a un rigetto nel merito: la decisione non stabilisce definitivamente la correttezza o l'erroneità dell'accertamento fiscale oggetto della controversia.
  • Quando la parte resistente non si costituisce o non partecipa al giudizio, il giudice può non porre spese a carico del ricorrente.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è automatico in caso di chiusura del processo: trattandosi di misura eccezionale, deve ricorrere uno dei casi espressamente previsti dalla legge.
  • In controversie fiscali fondate su documenti richiamati nell'avviso, la conoscenza effettiva del documento da parte del contribuente può assumere rilievo, ma la questione non è stata definita dalla Cassazione in questo caso perché il ricorso è stato rinunciato.

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