Sentenza n. 140/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 146 del 22.03.2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 146 del 22 marzo 2024, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ancora ricevuto il bonus. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuto accredito del beneficio e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro era stato accreditato. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha inoltre osservato che, dalla documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato, l'accredito risultava avvenuto prima della notificazione del ricorso, senza contestazioni della ricorrente, sicché poteva prospettarsi l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse attuale. Tuttavia, poiché l'ottemperanza era comunque intervenuta con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa, il TAR ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte risulta integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997
Richiamato con riguardo al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'esecuzione sopravvenuta prima della notificazione del ricorso può comportare un profilo di inammissibilità per carenza dell'interesse attuale, ove non sia contestata dalla parte ricorrente; tale questione può tuttavia non essere definita quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere per l'avvenuto soddisfacimento della pretesa.
- Nel giudizio di ottemperanza, il ritardo dell'amministrazione nell'eseguire il giudicato può giustificare la compensazione delle spese, anche quando l'esecuzione sia intervenuta e la materia del contendere sia cessata.
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