Cassazione Penale, Sentenza n. 03862/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli del furto aggravato (art. 624-bis c.p. in concorso) contestando: per Faraci contraddittorietà e illogicità della motivazione (chiave trovata spezzata vs funzionante), insufficiente valore probatorio dei tabulati telefonici, possibile presenza pregressa del Faraci nell'abitazione che spiegherebbe l'impronta digitale, e utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Riscica; per Di Dio deduzioni analoghe e, inoltre, la mancata piena qualificazione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, la mancata applicazione di pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) e un presunto errore materiale nel calcolo della pena riportata in dispositivo (pena da ridursi a 2 anni e 10 mesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che molte delle censure riproducessero argomentazioni già proposte e decise in appello, e quindi non proponibili in cassazione. Sul piano sostanziale ha confermato che la motivazione dei giudici di merito era adeguata: l'impronta digitale, le dichiarazioni del teste Riscica (riscontrate da altri testi) e gli elementi tratti dai tabulati telefonici erano logicamente valutati dai giudici di merito come riscontri della responsabilità; la chiave spezzata poteva essere stata introdotta per sviare sospetti. Quanto alle richieste di Di Dio relative alle attenuanti e alle pene sostitutive, la Corte ha rilevato la mancata specificità nell'atto di appello e l'irregolare modalità procedurale (istanza avanzata con motivi aggiunti e non con motivi specifici, e da procuratore ad litem anziché procuratore speciale), con conseguente inammissibilità. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, nella misura che sarà liquidata dall'Appello.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624-bis
Norma che disciplina il furto in abitazione; costituisce il reato per cui gli imputati sono stati condannati.
Codice penale, art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per qualificare la partecipazione connessa tra Di Dio e Faraci.
Codice penale, art. 61, n. 11
Richiamata nelle valutazioni sulle circostanze attenuanti/aggravanti e sul loro rapporto (prevalenza delle attenuanti generiche sul ruolo di recidiva/aggravante).
Codice penale, art. 62-bis
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento nella sua massima estensione, ma senza specificità in appello.
Codice di procedura penale, art. 191
Norma concernente le prove testimoniali; richiamata nella censura sull'utilizzabilità di dichiarazioni apprese dalla madre della testimone deceduta.
Codice di procedura penale, art. 195, comma 3
Richiamato nella doglianza sulla utilizzabilità di dichiarazioni indirette; la Corte ha ritenuto comunque non decisiva la censura in considerazione del complesso probatorio.
Codice di procedura penale, art. 598-bis, comma 1-bis
Norma relativa alla procedura per richiedere l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto viziata la richiesta perché avanzata da un procuratore ad litem e non da un procuratore speciale, oltre che non sufficientemente specificata in appello.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese processuali; richiamate per la rifusione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impossibilità di esonerare i condannati dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per una nuova valutazione del fatto: non sono ammesse riproposizioni generiche di motivi già discussi in appello; occorre confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito.
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione solo in presenza di vizi di diritto o di macroscopica illogicità; valutazioni sulla attendibilità delle prove spettano prioritariamente ai giudici di merito.
- Le richieste di riconoscimento esteso delle attenuanti o di applicazione di pene sostitutive devono essere formulate in modo specifico e motivato già nell'atto di appello; l'assenza di specificità o la proposizione in modo improprio (es. in motivi aggiunti o da soggetto non legittimato) comporta inammissibilità.
- Questioni non dedotte in appello non sono ammissibili in cassazione: è necessario che i punti di doglianza siano stati oggetto di gravame per poterli sollevare in sede di legittimità.
- Le contestazioni sulla utilizzabilità di dichiarazioni testimonali basate su fonti indirette (ad es. fatti appresi da terzi poi deceduti) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte e valutate nel merito, ma l'esclusione di singoli passaggi non invalida automaticamente l'insieme della prova se esistono riscontri esterni.
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