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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1850/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) contestazione della qualificazione del sodalizio come "mafioso" e vizi di motivazione sulla mancata dimostrazione della forza intimidatrice, dell'assoggettamento e dell'omertà nel territorio; 2) dedotta insufficienza degli elementi a dimostrare la proiezione esterna della forza intimidatrice (si tratta, secondo la difesa, di episodi isolati e non indicativi di capacità di sopraffazione); 3) vizio di diritto per erronea esclusione della necessità di applicare al giudizio cautelare i criteri di valutazione degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. (la difesa sosteneva che i gravi indizi dovrebbero soddisfare criteri analoghi a quelli richiesti per la prova indiziaria nel giudizio di merito).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e logica circa l'esistenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa: sono state valorizzate intercettazioni che dimostrano coscienza associativa, episodi estorsivi coerenti con il programma criminale, la disponibilità di armi, l'infiltrazione nell'amministrazione comunale e la capacità del gruppo di operare anche in assenza del capo detenuto. La Corte ha inoltre affermato che, ai fini cautelari, i "gravi indizi di colpevolezza" richiedono una qualificata probabilità di responsabilità e non il livello di precisione e concordanza richiesto dall'art. 192, comma 2, c.p.p.; conseguentemente non è necessario applicare al giudizio cautelare lo standard probatorio del giudizio di merito. La misura cautelare in carcere è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato si caratterizza per la capacità del sodalizio di esercitare una forza intimidatrice che determina assoggettamento e omertà; la prova può emergere da intercettazioni e da reati riconducibili al programma associativo e alla sua proiezione esterna

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il comma 2 detta i criteri per la prova indiziaria nel giudizio di merito (precisione e concordanza), ma tali requisiti non sono automaticamente richiesti nel giudizio cautelare per l'accertamento dei "gravi indizi"

  • art. 273 cod. proc. pen.

    comma 1-bis (richiama commi 3 e 4 dell'art. 192)

    La norma sul riesame richia specifici commi dell'art.192 ma non il comma 2, evidenziando la diversa disciplina probatoria applicabile alla fase cautelare

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Collega giudizio cautelare e giudizio di cognizione per finalità di ragionevole prevedibilità della pena, ma non impone l'equiparazione degli standard probatori tra le due fasi

  • art. 2729 cod. civ.

    Citato dal ricorrente a favore di una regola generale sulla utilizzabilità della prova indiretta; la Corte ha ritenuto che la disposizione civile non imponga l'applicazione delle medesime regole probatorie alla fase cautelare penale

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato quale modello formale della motivazione che il giudice del riesame deve rispettare nell'ordinanza cautelare

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello di riferimento per la struttura della motivazione, adattabile alla pronuncia cautelare basata su indizi

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare per misure personali i "gravi indizi di colpevolezza" richiedono una qualificata probabilità di responsabilità, standard meno stringente rispetto ai requisiti di precisione e concordanza dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
  • Per la configurabilità dell'art. 416-bis c.p. è sufficiente dimostrare che il sodalizio abbia, nel suo contesto operativo, una capacità intimidatoria percepibile (anche potenziale) tale da generare assoggettamento e omertà; tale capacità può emergere da un insieme di elementi (intercettazioni, estorsioni coerenti con un programma associativo, disponibilità di armi, infiltrazioni amministrative).
  • La valutazione probatoria del giudice del riesame deve essere complessiva e non atomistica: la somma degli indizi contestuali può legittimare la misura cautelare anche se singoli episodi, presi isolatamente, appaiono marginali.
  • Il giudice del riesame è tenuto a considerare e spiegare i rilievi difensivi ma non è obbligato a confutare punto per punto ogni argomentazione; è sufficiente che espliciti le ragioni concrete della conferma della misura
  • Rinvii a disposizioni di diritto civile o a norme del giudizio di merito non comportano automaticamente l'applicazione degli stessi criteri probatori nella fase cautelare penale

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