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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d\'Appello di Napoli che li aveva condannati per una serie di reati (lesioni, concorso, resistenza a P.U., e aggravanti di metodo/agevolazione mafiosa ai sensi dell\'art. 416-bis.1 cod. pen.), articolando plurime doglianze. Vincenzo Reale deduce: (1) errata qualificazione giuridica della condotta e possibile riconduzione a rissa sulla base delle tracce ematiche; (2) illegittima applicazione dell\'aggravante 416-bis.1 e mancata valutazione dell\'assenza di provvedimenti definitivi; (3) errata valutazione della recidiva infraquinquennale fondata su sentenze non definitive; (4) mancata concessione delle attenuanti generiche per motivazione insufficiente; (5) omissione di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale. Pasquale Reale deduce: (1) omissione di assunzione di prova decisiva (es. perizia antropometrica) e mancata rinnovazione istruttoria; (2) travisamento della prova relativamente all\'identificazione e diversità del colore del motociclo; (3) illegittima applicazione dell\'aggravante 416-bis.1 per metodo/agevolazione mafiosa; (4) mancata concessione delle generiche basata solo sui precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per difetti di devoluto. In sintesi: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti abbiano introdotto temi non sottoposti ai giudici di merito o abbiano chiesto una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d\'appello circa la sussistenza del metodo mafioso e dell\'agevolazione mafiosa (416-bis.1), rilevando che la prova può emergere da elementi convergenti, compresi collaboratori di giustizia e atti investigativi anche non definitivi; ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva e della dosimetria (negazione delle attenuanti generiche e pena superiore al minimo edittale) come esercizio della discrezionalità del giudice di merito; ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla mancanza di perizia antropometrica e sull\'identificazione fotografica, ritenuta affidabile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 577 cod. pen.

    art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

    richiamata solo per segnalare l\'esclusione della circostanza aggravante nella rideterminazione della pena in appello; nessuna interpretazione giuridica nuova enunciata

  • art. 582 cod. pen.

    art. 582, primo e secondo comma

    norma relativa alle lesioni personali, contestata nei fatti ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione data dai giudici di merito

  • art. 585 cod. pen.

    richiamato quale norma di riferimento per le lesioni gravi; applicazione conforme alla ricostruzione di merito

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    la Corte ha ritenuto ammissibile l\'applicazione delle aggravanti del metodo mafioso e dell\'agevolazione mafiosa sulla base di elementi convergenti (collaboratori, indagini, atti non necessariamente definitivi), pur richiamando che esistono due orientamenti dottrinali; il Collegio privilegia l\'orientamento che richiede prova dell\'esistenza dell\'associazione ma ammette prove anche non derivanti da sentenze definitive

  • art. 192 cod. proc. pen.

    non è ammesso usare tale norma per sollevare in Cassazione censure che in realtà mirano a rinnovare la valutazione del fatto; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni probatorie

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al rilievo delle pronunce giudiziarie definitive; la Corte afferma che l\'assenza di provvedimenti definitivi non impedisce di ricostruire l\'esistenza di un fenomeno associativo sulla base di altra prova

  • art. 603 cod. proc. pen.

    invocata dai ricorrenti per omessa assunzione di prova decisiva; la Corte ha richiamato l\'eccezionalità della rinnovazione istruttoria e ha ritenuto superflua la perizia antropometrica

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e)

    disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità (in particolare le lettere che distinguono questioni di diritto e vizio di motivazione) per escludere doglianze che chiedono revisione del fatto

  • art. 609 cod. proc. pen.

    art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato per il principio devolutivo: la Cassazione è limitata ai motivi già dedotti in appello e non può esaminare questioni non previamente sottoposte al giudice a quo

  • art. 99 cod. pen.

    invocato in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice distrettuale che ha considerato precedente la condanna rammentata

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato per la motivazione della scelta della pena, la Corte ha ritenuto che il richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità negativa fosse sufficiente per lo scostamento dal minimo edittale nella misura applicata

  • art. 62-bis cod. pen.

    riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato sulla gravità dei fatti e sui precedenti

  • art. 234 cod. proc. pen.

    richiamato come fonte possibile di prova documentale o dichiarativa idonea a dimostrare l\'esistenza di un fenomeno associativo anche in assenza di sentenze definitive

  • D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73

    art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    la precedente condanna per violazione dell\'art. 73 è stata valutata dal giudice di merito ai fini della recidiva e della personalità del reo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la riformulazione di una diversa ricostruzione fattuale non già prospettata in appello: le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove restano saldamente in capo ai giudici di merito.
  • Le censure processuali fondate sull\'art. 192 cod. proc. pen. non possono essere usate per chiedere alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi probatori; occorre inquadrare le doglianze nei motivi di cui all\'art. 606 c.p.p.
  • La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: per ottenere nuove acquisizioni probatorie occorre dimostrare l\'oggettiva impossibilità di decidere con gli atti già esistenti.
  • L\'aggravante del metodo mafioso e dell\'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) può essere desunta da un quadro probatorio sinottico e convergente (dichiarazioni di collaboratori, investigazioni, atti), e non richiede necessariamente provvedimenti giurisdizionali definitivi; tuttavia è necessaria una motivazione che colleghi i fatti all\'effetto intimidatorio e al vantaggio per il gruppo.
  • Le valutazioni sulla recidiva e sulla dosimetria della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se fondate su vizio manifesto, illogicità o violazione di legge.
  • Il riconoscimento fotografico operato da un agente di polizia giudiziaria esperto può essere ritenuto idoneo e affidabile: la richiesta di indagini supplementari (es. perizia antropometrica) può essere ritenuta superflua se la motivazione del giudice di merito mostra la fondatezza dell\'identificazione.
  • La Cassazione può condannare alle spese e a somme per inammissibilità quando i ricorsi risultano manifestamente infondati o introducono questioni non devolute.

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