Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d\'Appello di Napoli che li aveva condannati per una serie di reati (lesioni, concorso, resistenza a P.U., e aggravanti di metodo/agevolazione mafiosa ai sensi dell\'art. 416-bis.1 cod. pen.), articolando plurime doglianze. Vincenzo Reale deduce: (1) errata qualificazione giuridica della condotta e possibile riconduzione a rissa sulla base delle tracce ematiche; (2) illegittima applicazione dell\'aggravante 416-bis.1 e mancata valutazione dell\'assenza di provvedimenti definitivi; (3) errata valutazione della recidiva infraquinquennale fondata su sentenze non definitive; (4) mancata concessione delle attenuanti generiche per motivazione insufficiente; (5) omissione di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale. Pasquale Reale deduce: (1) omissione di assunzione di prova decisiva (es. perizia antropometrica) e mancata rinnovazione istruttoria; (2) travisamento della prova relativamente all\'identificazione e diversità del colore del motociclo; (3) illegittima applicazione dell\'aggravante 416-bis.1 per metodo/agevolazione mafiosa; (4) mancata concessione delle generiche basata solo sui precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per difetti di devoluto. In sintesi: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti abbiano introdotto temi non sottoposti ai giudici di merito o abbiano chiesto una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d\'appello circa la sussistenza del metodo mafioso e dell\'agevolazione mafiosa (416-bis.1), rilevando che la prova può emergere da elementi convergenti, compresi collaboratori di giustizia e atti investigativi anche non definitivi; ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva e della dosimetria (negazione delle attenuanti generiche e pena superiore al minimo edittale) come esercizio della discrezionalità del giudice di merito; ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla mancanza di perizia antropometrica e sull\'identificazione fotografica, ritenuta affidabile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 577 cod. pen.
art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.
richiamata solo per segnalare l\'esclusione della circostanza aggravante nella rideterminazione della pena in appello; nessuna interpretazione giuridica nuova enunciata
art. 582 cod. pen.
art. 582, primo e secondo comma
norma relativa alle lesioni personali, contestata nei fatti ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione data dai giudici di merito
art. 585 cod. pen.
richiamato quale norma di riferimento per le lesioni gravi; applicazione conforme alla ricostruzione di merito
art. 416-bis.1 cod. pen.
la Corte ha ritenuto ammissibile l\'applicazione delle aggravanti del metodo mafioso e dell\'agevolazione mafiosa sulla base di elementi convergenti (collaboratori, indagini, atti non necessariamente definitivi), pur richiamando che esistono due orientamenti dottrinali; il Collegio privilegia l\'orientamento che richiede prova dell\'esistenza dell\'associazione ma ammette prove anche non derivanti da sentenze definitive
art. 192 cod. proc. pen.
non è ammesso usare tale norma per sollevare in Cassazione censure che in realtà mirano a rinnovare la valutazione del fatto; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni probatorie
art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 238-bis cod. proc. pen.
richiamato in relazione al rilievo delle pronunce giudiziarie definitive; la Corte afferma che l\'assenza di provvedimenti definitivi non impedisce di ricostruire l\'esistenza di un fenomeno associativo sulla base di altra prova
art. 603 cod. proc. pen.
invocata dai ricorrenti per omessa assunzione di prova decisiva; la Corte ha richiamato l\'eccezionalità della rinnovazione istruttoria e ha ritenuto superflua la perizia antropometrica
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e)
disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità (in particolare le lettere che distinguono questioni di diritto e vizio di motivazione) per escludere doglianze che chiedono revisione del fatto
art. 609 cod. proc. pen.
art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per il principio devolutivo: la Cassazione è limitata ai motivi già dedotti in appello e non può esaminare questioni non previamente sottoposte al giudice a quo
art. 99 cod. pen.
invocato in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice distrettuale che ha considerato precedente la condanna rammentata
art. 133 cod. pen.
richiamato per la motivazione della scelta della pena, la Corte ha ritenuto che il richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità negativa fosse sufficiente per lo scostamento dal minimo edittale nella misura applicata
art. 62-bis cod. pen.
riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato sulla gravità dei fatti e sui precedenti
art. 234 cod. proc. pen.
richiamato come fonte possibile di prova documentale o dichiarativa idonea a dimostrare l\'esistenza di un fenomeno associativo anche in assenza di sentenze definitive
D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
la precedente condanna per violazione dell\'art. 73 è stata valutata dal giudice di merito ai fini della recidiva e della personalità del reo
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la riformulazione di una diversa ricostruzione fattuale non già prospettata in appello: le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove restano saldamente in capo ai giudici di merito.
- Le censure processuali fondate sull\'art. 192 cod. proc. pen. non possono essere usate per chiedere alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi probatori; occorre inquadrare le doglianze nei motivi di cui all\'art. 606 c.p.p.
- La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: per ottenere nuove acquisizioni probatorie occorre dimostrare l\'oggettiva impossibilità di decidere con gli atti già esistenti.
- L\'aggravante del metodo mafioso e dell\'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) può essere desunta da un quadro probatorio sinottico e convergente (dichiarazioni di collaboratori, investigazioni, atti), e non richiede necessariamente provvedimenti giurisdizionali definitivi; tuttavia è necessaria una motivazione che colleghi i fatti all\'effetto intimidatorio e al vantaggio per il gruppo.
- Le valutazioni sulla recidiva e sulla dosimetria della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se fondate su vizio manifesto, illogicità o violazione di legge.
- Il riconoscimento fotografico operato da un agente di polizia giudiziaria esperto può essere ritenuto idoneo e affidabile: la richiesta di indagini supplementari (es. perizia antropometrica) può essere ritenuta superflua se la motivazione del giudice di merito mostra la fondatezza dell\'identificazione.
- La Cassazione può condannare alle spese e a somme per inammissibilità quando i ricorsi risultano manifestamente infondati o introducono questioni non devolute.
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