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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con accredito complessivo di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, notificata al Ministero il 31 ottobre 2024. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato, all’assegnazione della Carta elettronica annuale del valore di € 500,00 per quattro anni scolastici, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’accredito complessivo di € 2.000,00. La ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere pubblicato un link con le indicazioni per l’attivazione del voucher e che spettasse alla ricorrente dimostrare di avere previamente attivato senza esito la procedura indicata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era stato notificato all’Amministrazione presso il domicilio digitale, era munito di attestazione di conformità, era passato in giudicato e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. La procedura informatica indicata dal Ministero è stata qualificata come strumento interno agli uffici, non previsto dalla legge, e non idoneo né a costituire una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza né a soddisfare il credito riconosciuto dal giudice ordinario. L’Amministrazione è stata quindi condannata a dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi € 2.000,00. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 60 giorni e attribuendogli il compito di porre in essere anche gli adempimenti contabili necessari. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non applicabile in concreto per la nomina del commissario ad acta, per le ragioni ostative connesse alla situazione della finanza pubblica e per la complessità del procedimento di attivazione della Carta, aggravata dall’eccezionale contenzioso seriale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente obblighi a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma il suo riconoscimento è rimesso alla valutazione concreta del giudice e può essere escluso in presenza di ragioni ostative riferite alla posizione del debitore pubblico.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo decorre prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente di procedere giudizialmente per l’attuazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti; nel caso deciso, il giudice ordinario ne aveva riconosciuto l’applicazione anche in relazione al servizio prestato a tempo determinato.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; la notificazione del titolo al domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato della cancelleria attestante la mancata impugnazione è stato utilizzato per provare il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato in relazione al coinvolgimento di soggetti tecnici e finanziari nella predisposizione della Carta elettronica; tale complessità organizzativa è stata considerata tra le ragioni ostative alla concessione dell’astreinte, ma non impedisce l’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di facere o di pagamento, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Una procedura amministrativa o informatica predisposta unilateralmente dall’amministrazione, se non prevista dalla legge, non può essere trasformata in condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza né può essere considerata satisfattiva dell’obbligo stabilito dal giudicato, quando non realizzi esattamente la prestazione dovuta.
  • L’esecuzione del giudicato deve essere integrale e conforme al contenuto del titolo: nel caso di condanna all’attribuzione di un beneficio digitale di importo determinato, l’adempimento richiede l’effettiva attivazione dello strumento e l’accredito dell’intera somma riconosciuta, non la mera comunicazione delle modalità per richiederlo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, assegnandogli il compito di compiere anche gli atti contabili necessari; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata in concreto quando ricorrano ragioni ostative specifiche, tra cui la complessità organizzativa dell’adempimento, la mole eccezionale del contenzioso seriale, le difficoltà connesse alla finanza pubblica e la contestuale nomina di un commissario ad acta idoneo ad assicurare l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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