Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12413/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi per malattia e maternità nei confronti dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato che nulla era dovuto, ritenendo che il soggetto obbligato fosse un ente pubblico economico non trasformato in società di capitali, non operante in concorrenza e non a fini di lucro, soggetto a controllo regionale, e quindi non rientrante nella nozione di impresa privatizzata o a capitale misto rilevante ai fini dell'art. 20, comma 2, del d.l. 112/2008. Con il ricorso per cassazione l'ente previdenziale deduceva violazione di varie disposizioni, sostenendo che l'impresa di ente pubblico esercita attività economica al pari di qualunque imprenditore privato e che, dunque, anche l'ente resistente era tenuto al versamento della contribuzione minore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui l'art. 20, comma 2, del d.l. 112/2008 va interpretato in senso ampio, riferendosi a tutte le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto, nonché, in termini sostanziali, a tutte le attività svolte in forma imprenditoriale da enti pubblici a partecipazione pubblica, indipendentemente dal veicolo giuridico utilizzato. Ha inoltre ribadito che l'affidamento della gestione dell'edilizia residenziale pubblica a società partecipate non esonera dagli obblighi previdenziali relativi alla contribuzione minore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 138/1943

    richiamato dal ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma interpretazione nella decisione

  • art. 21 L. 1204/1971

    richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla contribuzione per maternità

  • art. 20, comma 2, D.L. 112/2008

    va letto in senso omnicomprensivo: dal 1 gennaio 2009 impone alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto il versamento della contribuzione per maternità e, per gli operai, per malattia; la nozione di "imprese degli enti pubblici" include tutte le attività imprenditoriali svolte da enti pubblici, a prescindere dal veicolo giuridico

  • L. reg. Friuli Venezia Giulia 24/1999

    richiamata nel motivo di ricorso come fonte normativa rilevante, senza ulteriore specificazione nel provvedimento

  • D.Lgs. 151/2001

    richiamato quale corpus normativo delle prestazioni economiche di maternità e dei congedi correlati che si collegano all'obbligo contributivo

Massime di principio

  • La nozione di "imprese degli enti pubblici" ai fini della contribuzione per maternità e malattia deve essere intesa in senso atecnico e omnicomprensivo, ricomprendendo tutte le attività svolte in forma imprenditoriale da enti pubblici o a partecipazione pubblica, indipendentemente dalla forma giuridica concretamente adottata.
  • L'obbligo contributivo per la cd. contribuzione minore si correla al correlativo obbligo dell'INPS di erogare le prestazioni economiche di maternità e, ove previsto, di malattia ai dipendenti delle imprese interessate.
  • L'affidamento di servizi di interesse pubblico a società partecipate da enti pubblici non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina previdenziale privatistica quando il personale operi in un contesto imprenditoriale e non pubblicistico.
  • In materia contributiva, ciò che rileva è il sostanziale passaggio del personale dal regime pubblicistico a quello privatistico, non il solo assetto organizzativo o proprietario dell'ente gestore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.