Cassazione Civile, Ordinanza n. 40221/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP relativi agli anni 2006 e 2007, emessi sulla base di rilievi fiscali e di indagini finanziarie su conti correnti e movimentazioni bancarie, oltre che sull'inesatta indicazione del prezzo di cessione di un immobile. In appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame del contribuente, limitatamente all'incidenza dell'errata indicazione del prezzo di vendita dell'immobile, confermando il resto della pretesa fiscale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando: vizi motivazionali e nullità della sentenza per omessa o incongrua motivazione; illegittimità dell'intero accertamento per asserita inutilizzabilità delle indagini finanziarie in mancanza di immediata notizia delle richieste agli intermediari; violazione delle norme sugli accertamenti bancari e sui poteri istruttori dell'Ufficio; erronea applicazione delle presunzioni relative ai prelevamenti/versamenti anche a un'impresa in contabilità semplificata; erronea valutazione delle prove documentali offerte per superare la presunzione fiscale; e omessa considerazione della natura familiare di alcuni prelevamenti e dell'irrilevanza di una specifica somma indicata come reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto la veste di nullità o omesso esame, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o denunciavano meri difetti di sufficienza della motivazione, non più deducibili alla luce del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull'asserita mancata immediata notizia delle richieste agli intermediari, anche perché non prospettata nei gradi di merito nei termini dedotti in cassazione. Sul piano di diritto ha però respinto nel merito la doglianza relativa all'applicabilità delle presunzioni bancarie alle imprese in contabilità semplificata, affermando che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera in modo generale e non distingue tra contabilità ordinaria e semplificata. Ha infine ritenuto inammissibili, perché di puro merito, le censure sulla valutazione delle prove e sulla rilevanza dei prelevamenti o dei singoli importi contestati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con previsione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
La riforma del 2012 ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo o le anomalie motivazionali radicali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le doglianze formalmente dirette contro nullità della sentenza o del procedimento non possono essere usate per riproporre una critica alla valutazione del merito o delle prove.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
I poteri di richiesta di dati e documenti bancari sono esercitabili discrezionalmente dall'Ufficio; le presunzioni ivi previste si applicano anche alle imprese in contabilità semplificata e non solo a quelle in contabilità ordinaria.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme all'art. 32 come norma invocata per censurare l'accertamento fiscale, ma la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione agli accertamenti finanziari in materia IVA; la Corte non accoglie la censura di illegittimità del procedimento di accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova contraria rispetto alle presunzioni fiscali; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con applicazione alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio di motivazione.
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: non basta denunciare insufficienza, contraddittorietà o scarsa persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- Una doglianza che, pur formalmente prospettata come nullità o omesso esame, miri in sostanza a una nuova valutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
- L'amministrazione finanziaria può utilizzare le indagini bancarie e le presunzioni derivanti dalle movimentazioni dei conti; l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non distingue tra contribuenti in contabilità ordinaria e in contabilità semplificata.
- Le presunzioni fiscali sulle movimentazioni bancarie possono essere superate solo mediante prova contraria idonea; la valutazione della sufficienza di tale prova appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi.
- Il potere dell'Ufficio di richiedere dati e notizie agli intermediari finanziari è connotato da discrezionalità quanto all'an dell'utilizzo dello strumento istruttorio e non richiede, per la sua attivazione, un presupposto legale ulteriore rispetto a quelli previsti dalla norma.
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