Sentenza n. 4211/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 07/03/2023, notificata al ricorrente in data 24/05/2023, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato al dott. -OMISSIS- la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere assunte abusivamente realizzate; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativo alla chiusura di un porticato, all’ampliamento di locali, alla modifica della scala e alla realizzazione di un vano deposito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione sostenendo, con il primo motivo, l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità manifesta e difetto di motivazione, poiché le opere contestate sarebbero state realizzate da precedenti proprietari e non da lui, che aveva acquistato l’immobile nel 2020. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 33 e 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, erroneità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, contestando l’affidabilità della planimetria catastale storica utilizzata dall’amministrazione per ricostruire l’originaria consistenza dell’immobile e la data delle modifiche. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe recepito acriticamente una planimetria prodotta da un denunciante e che la datazione del documento sarebbe incerta o incongrua. Con il terzo motivo ha dedotto ulteriori contraddizioni grafiche e logiche della planimetria storica, tali da renderla inidonea a dimostrare la realizzazione sine titulo delle opere. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l’acquisizione delle planimetrie catastali e una verificazione tecnica sulla consistenza dell’immobile anteriormente al 1935 e sulle difformità tra l’impianto originario e quello attuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’ordine di demolizione può essere rivolto all’attuale proprietario o comunque al soggetto che abbia la disponibilità materiale dell’opera, anche se non l’ha eseguita e non ne è l’autore materiale, poiché tale soggetto è in grado di provvedere alla demolizione e al ripristino. Ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, relativi all’affidabilità della planimetria storica e alla datazione delle opere. La verificazione non ha consentito di accertare con certezza la consistenza dell’immobile anteriormente al 1935, ma ha accertato, mediante il confronto tra la planimetria catastale del 1977 e quella del 2003 corrispondente allo stato attuale, le difformità poste a fondamento dell’ordine: chiusura parziale del porticato al piano terra, ampliamento al primo piano, modifica e traslazione della scala, inglobamento dell’originaria cassa scala e del bagno, nonché realizzazione o incorporazione di un vano deposito. Tali risultanze hanno confermato la legittimità dell’accertamento comunale e hanno reso infondati anche il secondo e il terzo motivo. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda; il compenso del verificatore è stato posto a carico del ricorrente soccombente.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla sanzione demolitoria, ma il ricorso è stato respinto sulla base dell’accertata abusività delle opere e della legittimità dell’ordine rivolto all’attuale proprietario.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
La norma è stata invocata per contestare la ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile e l’utilizzo della documentazione catastale; le contestazioni non sono state accolte.
È stato richiamato nell’ambito dell’istruttoria per l’ordine di esibizione delle planimetrie catastali.
Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.
È stato utilizzato per nominare, in caso di ulteriore inottemperanza all’ordine istruttorio, un commissario ad acta incaricato di acquisire e trasmettere le planimetrie catastali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere abusive può essere legittimamente indirizzato all’attuale proprietario o al soggetto che abbia la materiale disponibilità dell’immobile, anche quando non sia dimostrato che egli abbia personalmente realizzato o commissionato l’abuso, perché è il soggetto in grado di eseguire il ripristino dello stato dei luoghi.
- La responsabilità rilevante ai fini dell’ordine di demolizione non coincide necessariamente con l’autoria materiale dell’intervento edilizio, ma comprende il soggetto che dispone attualmente dell’opera abusiva e può rimuoverla.
- Il confronto tra planimetrie catastali storiche e planimetrie successive, quando consenta di individuare modifiche della consistenza e della distribuzione dell’immobile, può costituire elemento istruttorio idoneo a confermare l’accertamento delle opere abusive.
- La mancata prova certa della consistenza dell’immobile in un’epoca ancora più risalente non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando una verificazione tecnica accerti comunque, mediante documentazione catastale attendibile, le difformità tra l’impianto originario documentato e lo stato attuale.
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