Sentenza del 21/11/2018 n. 30040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito di accertamento induttivo. La contribuente sosteneva che i ricorsi introduttivi fossero tempestivi e contestava inoltre la motivazione degli avvisi e la sussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che i ricorsi fossero tardivi, sulla base degli avvisi di ricevimento delle notifiche recanti la data del 1 dicembre 2007. La CTR aveva ritenuto prevalente la data dell'11 dicembre 2007 risultante dai timbri postali apposti sulle buste in possesso della contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo illogica e contraddittoria la motivazione della CTR. Il semplice timbro postale sulla busta in possesso della contribuente non ha lo stesso valore probatorio dell'avviso di ricevimento sottoscritto dall'impiegato della contribuente e dall'ufficiale postale, non essendo stato quest'ultimo contestato con querela di falso. È stata quindi ritenuta provata la perfezione delle notifiche il 1 dicembre 2007. Poiché i ricorsi erano stati presentati dopo il 29 aprile 2008, anche considerando la sospensione di 90 giorni per l'accertamento con adesione, sono stati dichiarati tardivi e inammissibili. Il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato per difetto di specificità. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio nel merito; le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata al pagamento di 18.000 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i presupposti dell'accertamento induttivo. La questione relativa alla sua applicabilità è rimasta assorbita perché i ricorsi sono stati dichiarati tardivi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato in materia di notificazione degli avvisi di accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Prevede il termine per proporre il ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 32, 57 e 58
Riguardano i poteri istruttori del giudice tributario e la produzione di documenti nei giudizi di primo e secondo grado. Le censure della contribuente sulla produzione tardiva sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
Legge n. 890 del 1982, art. 4
La Corte ha precisato che la disciplina delle notificazioni a mezzo posta prevista da tale legge riguarda la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.; nel caso esaminato, trattandosi di notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario, si applicano le regole relative alla consegna dei plichi raccomandati.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
La sospensione di 90 giorni collegata alla procedura di accertamento con adesione è stata computata nel termine per proporre ricorso, ma anche considerando tale sospensione i ricorsi sono risultati tardivi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Ha consentito di censurare, rispettivamente, la violazione di legge e l'insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle date di notificazione.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa dichiarando inammissibili i ricorsi originari.
Codice di procedura civile, art. 91
Ha giustificato la condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il rispetto del termine per impugnare l'avviso di accertamento è una questione preliminare e decisiva: se il ricorso è tardivo, le contestazioni sul merito dell'accertamento non vengono esaminate.
- Quando vi è contrasto tra la data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale e un semplice timbro apposto sulla busta, l'avviso di ricevimento normalmente ha maggiore valore probatorio, soprattutto se non è stato contestato con querela di falso.
- Un timbro postale sulla busta del destinatario non equivale automaticamente a un atto pubblico o a una relata di notifica e, da solo, può non essere sufficiente a dimostrare una diversa data di perfezionamento della notifica.
- Chi contesta la data di notificazione deve indicare specificamente quando e dove la contestazione è stata formulata e deve produrre elementi idonei a superare la prova documentale della notifica.
- La sospensione dei termini derivante dall'accertamento con adesione deve essere calcolata correttamente, ma non rende tempestivo un ricorso che resta comunque presentato oltre il termine complessivo applicabile.
- Le questioni di merito, quali la motivazione dell'avviso o i presupposti dell'accertamento induttivo, possono rimanere assorbite se il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività.
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