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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08539/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato vizi della motivazione e censure in fatto, sostenendo l'illogicità della ricostruzione operata dai giudici di merito sia quanto all'accertamento delle condotte contestate sia quanto all'identificazione dell'imputato. Con il secondo ha chiesto la applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando la valutazione di gravità del fatto compiuta in appello, in particolare sotto il profilo del numero delle persone coinvolte. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e, in sostanza, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico perché riproponeva doglianze di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo congruo e puntuale sull'identificazione dell'imputato e sull'accertamento dei fatti contestati. Anche il secondo motivo, relativo all'art. 131-bis c.p., è stato ritenuto generico, poiché la sentenza impugnata aveva già valorizzato la gravità del fatto e il numero delle persone intervenute; la censura mirava quindi a una nuova valutazione del merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se la motivazione di merito ha già valorizzato elementi di gravità del fatto, come il numero delle persone coinvolte, e la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure in fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi motivazionali deve evidenziare una reale illogicità o contraddittorietà della sentenza impugnata; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta opporre una diversa lettura degli indici di gravità del fatto.
  • La genericità del motivo ricorsuale, specie quando la decisione di merito è sorretta da ricostruzione dettagliata dei fatti e dell'identificazione dell'imputato, conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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