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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41000/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il diniego di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, invocando l'art. 89 d.P.R. n. 309/1990. Sostiene che, essendo tossicodipendente e intendendo seguire un programma di recupero, la sostituzione sarebbe ammessa salvo esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", criterio che a suo avviso il Tribunale non avrebbe motivato. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per mancata indicazione delle esigenze cautelari particolarmente gravi che avrebbero giustificato il diniego.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità: il ricorrente ha ripetuto i motivi già respinti senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha rilevato che, per i reati ostativi in ragione dell'aggravante richiamata (art. 4-bis Ord. pen.), non è applicabile il più favorevole regime dell'art. 89 comma 1 e deve invece operare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; il Tribunale del riesame aveva valutato e motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (gravità della condotta, intensità del dolo, rischio di reiterazione, inidoneità degli arresti domiciliari date le caratteristiche personali). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    il giudice può disporre la sostituzione della custodia in carcere con misure alternative per il tossicodipendente che intenda sottoporsi a programma di recupero, salvo diverse previsioni

    La Corte osserva che il comma 4 dell'art. 89 esclude l'applicazione delle disposizioni più favorevoli quando si procede per i delitti previsti dall'art. 4-bis Ord. pen.; dunque, nei casi ostativi non trova applicazione il regime che ammette gli arresti domiciliari salvo esigenze cautelari di 'eccezionale rilevanza'

  • art. 4-bis Ord. pen. (disciplina dei reati ostativi)

    I reati ricompresi nell'art. 4-bis (o per i quali valgono le relative aggravanti) rendono il soggetto 'ostativo' rispetto ad alcune misure alternative, comportando l'esclusione del regime più favorevole previsto dall'art. 89 nel comma 4

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per determinati reati: il giudice deve valutare se sussistono elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che esse possono essere soddisfatte con altre misure; nei reati ostativi tale presunzione opera pienamente

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio generale per la valutazione delle esigenze cautelari (necessità, proporzione, ecc.), di cui il giudice deve tener conto insieme all'art. 275

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando manca la correlazione tra le ragioni del provvedimento impugnato e le ragioni del ricorso (vizio di aspecificità)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento quando la decisione non comporta la rimessione in libertà

Massime di principio

  • Se l'imputato ha commesso reati ricompresi nell'art. 4-bis o per i quali opera l'aggravante richiamata, non si applica il regime più favorevole dell'art. 89 d.P.R. 309/1990: il giudice deve valutare le esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri degli artt. 274 e 275 c.p.p.
  • In presenza di reati ostativi opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3): spetta al ricorrente fornire elementi specifici che la superino o che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari nel caso concreto
  • La sola condizione di tossicodipendenza non garantisce la concessione di misure alternative se la condotta contestata denota lucidità, elevata intensità del dolo o un concreto pericolo di reiterazione del reato
  • In sede di ricorso in Cassazione è necessario confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato: la mera ripetizione dei motivi già motivatamente respinti rende il ricorso inammissibile per aspecificità
  • Per ottenere gli arresti domiciliari in una struttura residenziale occorre non solo richiamare la propria dipendenza ma anche dimostrare, con elementi concreti, l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere

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