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Ordinanza

Ordinanza n. 1203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente o lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego dell’Amministrazione. Il diniego faceva riferimento al fatto che il titolo di formazione presentato per il riconoscimento non risultava nella banca dati richiamata dall’accordo stipulato tra gli organismi competenti di Italia e Albania in materia di valutazione degli istituti di istruzione superiore. L’appellante ha chiesto la riforma della decisione cautelare, prospettando l’illegittimità del diniego e la necessità di salvaguardare il rapporto di lavoro attualmente in essere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a un sommario esame, la motivazione del diniego non risultasse allo stato smentita, condividendo quindi il rilievo posto a fondamento dell’ordinanza cautelare del TAR. Ha tuttavia ravvisato l’esigenza di un rapido approfondimento nel giudizio di merito delle valutazioni contenute nel diniego. L’appello cautelare è stato pertanto accolto solo parzialmente: il Collegio ha disposto la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha ordinato all’Amministrazione di salvaguardare, nelle more della decisione di merito, gli effetti del rapporto di lavoro attualmente in essere. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando l’esame della domanda cautelare evidenzi esigenze di approfondimento, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto è stato utilizzato per ordinare al TAR la celere trattazione pubblica del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando un sommario esame non consente di ritenere manifestamente smentita la motivazione dell’atto impugnato, ma emergono esigenze di approfondimento delle valutazioni amministrative, il Consiglio di Stato può non concedere una tutela cautelare pienamente satisfattiva e disporre la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare può essere modulata mediante un ordine rivolto all’Amministrazione di conservare, nelle more della decisione di merito, gli effetti di un rapporto di lavoro già in essere, anche quando non sia formulato un giudizio cautelare definitivo favorevole sulla fondatezza delle censure contro il diniego amministrativo.
  • L’accoglimento parziale dell’appello cautelare ricorre quando il giudice, pur non ritenendo allo stato smentita la motivazione dell’atto e senza disporne la sospensione integrale, adotta misure interinali di salvaguardia e accelera la definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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