Sentenza del 26/10/2016 n. 21582 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione avverso l'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità - Conseguenze - Riscossione frazionata - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento relativa alla TIA/TARSU, emessa mentre era ancora pendente l'impugnazione dell'atto impositivo. La contribuente contestava, tra l'altro, l'assoggettamento a tassazione dell'intera superficie dell'opificio, comprese aree esterne destinate a manovra e parcheggio, ritenute insuscettibili di produrre rifiuti. La questione decisa dalla Cassazione concerneva soprattutto se, in pendenza del ricorso contro l'accertamento, l'ente potesse iscrivere a ruolo l'intera pretesa oppure soltanto una quota, pari a un terzo, secondo l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, o secondo il meccanismo di riscossione frazionata previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di A.R. S.p.A., dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 consente l'iscrizione a ruolo dell'intera pretesa TARSU anche quando l'accertamento non sia definitivo e sia pendente un'impugnazione. Non si applica, in tale fase, né il limite di un terzo previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, né la riscossione frazionata dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, che riguarda le somme risultanti da una sentenza tributaria di merito. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993
In caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, non prevede l'iscrizione a ruolo limitata al solo tributo principale o alla misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Per la TARSU, l'ente impositore può iscrivere a ruolo l'intero importo della pretesa anche durante la pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
Art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973
Riscossione, in pendenza di giudizio, entro il limite di un terzo.
Il limite di un terzo non si applica alla specifica fattispecie TARSU esaminata, poiché la disciplina speciale dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 consente l'iscrizione integrale.
Art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
Prevede la riscossione frazionata del tributo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.
La riscossione frazionata opera quando vi sia già una sentenza tributaria di merito che abbia determinato le somme dovute; non disciplina automaticamente la riscossione durante la semplice pendenza del ricorso contro l'atto impositivo.
Art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997
Norma richiamata dalla ricorrente nell'ambito della disciplina della tassa o tariffa sui rifiuti, ma non oggetto di autonoma decisione, essendo gli ulteriori motivi dichiarati assorbiti.
Art. 19 del d.lgs. n. 46 del 1999
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla riscossione, senza una specifica interpretazione autonoma da parte della Corte nella decisione.
Massime di principio
- Nella disciplina TARSU applicabile alla fattispecie, la pendenza di un ricorso contro l'accertamento non impedisce necessariamente all'ente di iscrivere a ruolo l'intera pretesa tributaria.
- Il limite di riscossione pari a un terzo previsto dalla disciplina generale non si applica automaticamente quando una normativa speciale regola diversamente la riscossione del tributo sui rifiuti.
- La riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone somme determinate da una sentenza tributaria di merito e non la sola esistenza di un giudizio ancora pendente contro l'atto impositivo.
- L'eventuale successivo annullamento dell'atto impositivo non rende di per sé illegittima, retroattivamente, l'iscrizione a ruolo effettuata quando essa era consentita dalla normativa applicabile; gli effetti restitutori o di sgravio devono essere valutati nella fase successiva.
- La possibilità di iscrivere a ruolo l'intero importo non equivale alla fondatezza definitiva della pretesa: il contribuente conserva il diritto di contestare nel merito l'imposizione e di ottenere, se vittorioso, l'annullamento o il rimborso.
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