Cassazione Civile, Ordinanza n. 33306/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso della quota del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, presentata da una contribuente residente in una zona colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990 ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso originario, ritenendo non spettante il rimborso perché la contribuente era soggetto titolare di partita IVA e aveva percepito redditi di partecipazione equiparati ai redditi d’impresa; inoltre aveva escluso l’applicazione del regime derogatorio de minimis per mancata prova dei presupposti, rilevando la tardività della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 32, comma 1, e 61, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la produzione della dichiarazione non fosse tardiva perché il documento era già stato inviato all’Agenzia entro il termine; (2) violazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la dichiarazione sostitutiva non rientrasse nella nozione di "documento" soggetto a quel termine decadenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi, affermando che, in tema di aiuti di Stato per calamità naturali, il contribuente che invoca il beneficio in regime de minimis deve provare che l’ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel triennio non supera la soglia prevista. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, destinata a dimostrare tale requisito, è un documento che deve essere depositato nel processo tributario nel termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche in appello tramite il rinvio dell’art. 61. La trasmissione alla controparte fuori del processo non sana la tardività del deposito. Conseguentemente, la Corte ha confermato il rigetto della domanda di rimborso e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
quota pari al 90% di IRPEF e ILOR
richiamato quale base normativa dell’istanza di rimborso per i contribuenti residenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione
il termine per il deposito documentale è applicabile anche nel giudizio di appello ed è qualificato come perentorio, con conseguente decadenza in caso di deposito tardivo.
art. 61, d.lgs. n. 546/1992
richiamo alle norme relative al giudizio di primo grado
estende al giudizio di appello le regole sul deposito dei documenti previste per il primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
invocato quale parametro del vizio processuale dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 38, d.P.R. n. 445/2000
richiamato per la formazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di aiuti di Stato concessi per calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del beneficio con il regime de minimis applicabile e il contribuente che chiede l’agevolazione deve provare che il totale degli aiuti percepiti nel triennio rilevante non supera la soglia consentita.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzata per dimostrare i requisiti del regime de minimis è un documento processuale e, nel processo tributario, deve essere depositata nel termine perentorio previsto dall’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; il mancato rispetto del termine comporta decadenza.
- La trasmissione del documento alla controparte al di fuori del processo non equivale a deposito processuale e non sana la tardività del deposito nel fascicolo di causa.
- Il termine di venti giorni liberi per il deposito dei documenti nel processo tributario ha natura perentoria anche in assenza di espressa qualificazione legislativa, perché funzionale alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
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