Sentenza n. 944/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto adottato dalla Questura della Provincia di Prato in data 02/02/2026, prot. n.-OMISSIS- e notificato a mani del ricorrente in pari data con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione e contestuale rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Prato del 2 febbraio 2026, con cui era stata respinta la richiesta di conversione e contestuale rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione speciale, ai fini del rilascio di un permesso per lavoro subordinato. Ha sostenuto che le condanne penali poste a fondamento del diniego non fossero ostative e che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la sua integrazione sociale. Tra le condanne considerate dalla Questura figurava quella per tentata estorsione, ritenuta dal ricorrente non automaticamente impeditiva del rilascio o rinnovo del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. In particolare, ha rilevato che, tra le diverse condanne penali poste a base del diniego, quella per tentata estorsione costituisce causa automaticamente ostativa ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p. La presenza di tale condanna è stata ritenuta sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza, senza che potesse prevalere il riferimento all'integrazione sociale del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è giustificato quando sopravvengono o risultano condizioni ostative previste dalla legge; nel caso concreto, la norma è stata applicata in presenza della condanna per tentata estorsione.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La condanna per un reato considerato ostativo impedisce il rilascio del titolo di soggiorno; il TAR ha ritenuto automaticamente ostativa la condanna per tentata estorsione.
art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p.
La disposizione è stata richiamata quale parametro per qualificare la tentata estorsione come reato ostativo ai fini del soggiorno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio, della conversione o del rinnovo del permesso di soggiorno, la presenza di una condanna per un reato automaticamente ostativo ai sensi della disciplina sull'immigrazione è sufficiente a giustificare il diniego, senza che l'integrazione sociale dello straniero possa neutralizzarne l'effetto impeditivo.
- La tentata estorsione rientra, secondo la decisione, tra le condanne automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
- Quando il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno è manifestamente infondato per la presenza di una condanna automaticamente ostativa, il giudice amministrativo può definirlo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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