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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava alla contribuente l'indebita detrazione dell'IVA e l'indebita deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette derivanti da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse nel 2006 dalla s.r.l. P. e dalla Kft H. Vas. La s.r.l. B & B ottenne l'annullamento dell'avviso dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, invece, accolse l'appello dell'Agenzia limitatamente all'IVA ritenendo dovuta l'imposta, mentre respinse le censure sulle imposte dirette ritenendo la contribuente in buona fede perche aveva tenuto regolare contabilità, effettuato i pagamenti tramite bonifici e risultava l'esistenza della merce, e non poteva sapere di eventuali rapporti fraudolenti tra i suoi fornitori e altri soggetti. La contribuente impugnò la decisione in Cassazione con due motivi; l'Agenzia propose controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la tardività della conclusione del Procuratore generale (depositata un giorno oltre il termine) ritenendola nullità relativa sanata per mancata eccezione. Sostanzialmente la Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (omessa/insufficiente motivazione della sentenza d'appello in ordine al rigetto della detrazione IVA nonostante la valutazione di buona fede della contribuente), assorbendo il primo motivo, ha cassato la decisione impugnata limitatamente al profilo relativo all'IVA e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per le spese. Il ricorso incidentale dell'Agenzia (tre motivi relativi alla deduzione dei costi per le imposte dirette) è stato dichiarato inammissibile e rigettato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    termine individuato nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza"

    Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la tardività di deposito è nullità relativa finalizzata alla tutela del diritto di difesa e può essere eccepita dalle parti.

  • art. 378 c.p.c.

    memorie "entro il quinto giorno antecedente l'udienza"

    Regola il deposito di memorie difensive; valorizzata in relazione ai termini emergenti dall'art. 23 del D.L. 137/2020.

  • art. 157 c.p.c.

    Principio per cui le nullità relative si sanano se non sono eccepite dalle parti (acquiescenza).

  • art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.

    Riconoscono l'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alla Corte di cassazione; l'omissione è nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    Norma sul valore probatorio delle fatture ai fini IVA; richiamata nelle contestazioni sull'efficacia delle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Norma sull'onere probatorio e sulla documentazione ai fini delle imposte dirette, richiamata nella contestazione della deducibilità dei costi.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Regole civili sulla prova scritta e sul valore probatorio degli scritti; invocate dall'Agenzia per sostenere l'inidoneità delle fatture come prova delle operazioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 30

    Norma procedurale tributaria; invocata dall'Agenzia per contestare la motivazione del giudice d'appello, ma la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi incidentali connessi.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova; richiamato dall'Agenzia per criticare la valutazione di fatto del giudice d'appello.

  • L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. con modif. dalla L. n. 44 del 2012)

    Prevede che l'acquirente possa dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche se consapevole del carattere fraudolento, purché siano rispettati i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la Corte lo ha ritenuto rilevante per escludere la rilevanza di alcune censure dell'Agenzia.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione contesta detrazioni/deduzioni basate su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice valuta non solo la formale esistenza della fattura ma anche l'effettività e l'inerenza delle operazioni (esistenza merce, modalità di pagamento, tracciabilità).
  • La prova della buona fede del compratore può essere desunta da indizi quali contabilità regolare, pagamenti tracciabili (bonifici), incasso dei crediti e documentazione che attesti l'effettiva cessione di beni o servizi; tuttavia il giudice deve motivare chiaramente il rifiuto o la concessione della detrazione IVA.
  • La norma che consente la deduzione dei costi anche se l'acquirente fosse consapevole del carattere fraudolento (art. 14, comma 4-bis L. 537/1993 come modificato) impone il rispetto dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità: la deduzione può essere ammessa solo se tali principi risultano soddisfatti.
  • Le decisioni negative dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivate: se il giudice di merito riconosce elementi di buona fede ma poi nega l'IVA senza spiegare il contrasto, la sentenza può essere cassata per carenza di motivazione.
  • Le nullità processuali relative (es. tardivo deposito di atti del Procuratore generale) sono sanate se le parti non le eccepiscono; le nullità assolute (es. mancato intervento del Procuratore quando obbligatorio) non sono sanabili.
  • In sede di impugnazione tributaria, il ricorso incidentale dell'Amministrazione che mira a sovvertire accertamenti di fatto del giudice d'appello è spesso dichiarato inammissibile se tende a contestare valutazioni di merito su elementi di fatto (certezza dei costi, esistenza della merce, tracciabilità dei pagamenti).
  • Per difendersi in situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare con cura: fatture, documentazione di trasporto, contratti, modalità di pagamento tracciabili, registrazioni contabili coerenti e ogni elemento che dimostri l'effettività e l'inerenza delle operazioni.

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