Ordinanza n. 197/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento Prot. n. 18/8-1/2022 del 14/06/2022 di rigetto del ricorso gerarchico datato 26/03/2022 presentato dal V. Brig. Di Lello avverso la sanzione disciplinare di corpo di “Consegna” di giorni 7 disposta dal Comandante della Compagnia di Seregno – Provvedimento Prot. n. 18/8-1/2022 di rigetto del ricorso gerarchico e - Ricorso gerarchico presentato dal V. Brig. Di Lello; - del provvedimento Prot. Nr. 175/2/2021 del 23/02/2022 di irrogazione della sanzione disciplinare della sanzione disciplinare “Consegna” di giorni 7 nei confronti del V. Brig. Di Lello e impugnato con ricorso gerarchico del 26/03/2022 dal medesimo (Provvedimento Prot. Nr. 175/2/2021 di irrogazione della sanzione disciplinare); - nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti la sanzione disciplinare summenzionata irrogata nei confronti del V. Brig. Di Lello; NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO del danno subìto dal ricorrente per effetto degli atti impugnati, in forma specifica o, in subordine, per l'equivalente, con interessi e rivalutazione come per legge; danni che saranno quantificati in corso di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo della consegna per sette giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo della consegna per sette giorni, irrogata dal Comandante della Compagnia, nonché il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso e la procura speciale, sottoscritti digitalmente con firma CAdES, erano stati notificati al Ministero della Difesa presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato anziché presso l'indirizzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano. La notificazione è stata pertanto ritenuta invalida. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'utilizzo della firma CAdES, anziché della firma PAdES prescritta dalle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico, costituisce una mera irregolarità sanabile.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure contro la sanzione disciplinare né la domanda risarcitoria. Ha disposto d'ufficio la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Difesa presso l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ai sensi dell'art. 44 c.p.a. e dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933. Ha assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso, corredato di procura speciale, relata di notifica e dell'ordinanza stessa, utilizzando la firma digitale in formato PAdES. In caso di mancato adempimento, il ricorso sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della Sezione per i successivi adempimenti.
Norme richiamate
art. 44 c.p.a.
Consente al giudice di disporre la rinnovazione della notificazione invalida, assegnando un termine perentorio al ricorrente.
art. 35 c.p.a.
Prevede la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso in caso di mancata rinnovazione della notificazione nel termine assegnato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Individua le forme prescritte per la notificazione degli atti al Ministero della Difesa presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente.
artt. 6 e 12 delle Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico, allegato 2 d.P.C.S. 28 luglio 2021
Prevedono l'utilizzo della firma digitale in formato PAdES nel processo amministrativo telematico; l'impiego della firma CAdES è qualificato come mera irregolarità sanabile.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Richiamata quale fondamento della possibilità di disporre d'ufficio la rinnovazione della notificazione invalida.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo al Ministero della Difesa deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato competente risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni; la notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato è invalida.
- Quando la notificazione del ricorso è invalida e l'amministrazione intimata non si è costituita, il giudice deve disporne d'ufficio la rinnovazione nelle forme di legge, assegnando al ricorrente un termine per provvedere.
- Nel processo amministrativo telematico, l'utilizzo della firma digitale in formato CAdES invece del formato PAdES prescritto dalle specifiche tecniche costituisce una mera irregolarità sanabile e non determina, di per sé, l'inammissibilità del ricorso.
- La mancata rinnovazione della notificazione nel termine assegnato dal giudice comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →