Cassazione Civile, Ordinanza n. 30877/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, avente sede e attività nel territorio interessato dal sisma del dicembre 1990, aveva presentato istanza di rimborso dell'IRPEF versata per l'anno 1991 oltre la misura del 10% prevista dall'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, sostenendo che la norma agevolativa si applicasse anche a chi aveva già integralmente pagato le imposte e che, quindi, quanto versato oltre il 10% dovesse essere restituito. La CTP aveva accolto la domanda, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non provato il pagamento delle imposte oggetto di rimborso e non indicati i contribuenti sostituiti. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di norme sul riparto dell'onere della prova e sul principio di non contestazione, sostenendo che il pagamento doveva considerarsi pacifico perché non specificamente contestato dall'Ufficio e perché i relativi documenti erano già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria; ha inoltre richiamato i principi di collaborazione e buona fede dello Statuto del contribuente e il divieto di richiedere documenti già in possesso dell'amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso che, nelle controversie di rimborso tributario, possa operare il principio di non contestazione in relazione al fatto del pagamento, poiché tale pagamento costituisce il fatto costitutivo del diritto azionato dal contribuente e deve essere provato da chi lo invoca. Ha inoltre osservato che, nel processo tributario, l'atto impugnato o il silenzio-rifiuto esprime la posizione processuale dell'amministrazione e non si traduce in un onere generale di contestazione dei fatti costitutivi allegati dal contribuente. La difesa dell'Agenzia in primo grado non integrava una ammissione dell'effettivo versamento, ma si limitava a negare l'applicabilità della disciplina agevolativa. Di conseguenza la produzione della prova dei versamenti rimaneva necessaria. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione con controricorso dell'Amministrazione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la prova dei fatti costitutivi del diritto di rimborso incombe sul contribuente che lo fa valere.
art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
è richiamato dalla ricorrente per sostenere il dovere della parte resistente di prendere posizione sui motivi dedotti, ma la Corte non ne desume un onere di contestazione del fatto costitutivo del rimborso.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione non è applicabile, in questa fattispecie di rimborso, al fatto del pagamento costituente il diritto azionato.
art. 88 c.p.c.
richiamato come espressione dei doveri di lealtà e probità processuale, ma non ritenuto idoneo a trasferire l'onere probatorio sull'Amministrazione.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno di una lettura del processo improntata a ragionevole durata e correttezza delle preclusioni.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
il processo tributario è regolato dal d.lgs. 546/1992 e, per quanto compatibile, dalle norme del codice di procedura civile.
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
invocato per sostenere che non possano essere richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione; la Corte non ne fa discendere l'esonero dalla prova del pagamento.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato come espressione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
è la norma agevolativa posta a base della domanda di rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiamato dall'Agenzia in appello quale disciplina successiva, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il pagamento del tributo di cui si chiede la restituzione integra un fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere provato dal contribuente.
- Il principio di non contestazione non trasferisce all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare o ammettere il versamento quando esso è elemento costitutivo della pretesa restitutoria.
- La posizione processuale dell'Amministrazione nel processo tributario è espressa dall'atto impugnato o dal silenzio-rifiuto; da ciò non deriva un generale onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi allegati dal contribuente.
- Le norme dello Statuto del contribuente sulla non richiesta di documenti già in possesso dell'Amministrazione e sulla collaborazione e buona fede non eliminano l'onere del contribuente di dimostrare i presupposti fattuali del rimborso.
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