Ordinanza n. 1874/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’AGCM prot. n. 109573, adottato a conclusione del procedimento I866, pubblicato in data 31 dicembre 2025, con il quale l’Autorità ha adottato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.280.656; - della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 7 agosto 2025; - del provvedimento di avvio del procedimento I866 del 12 settembre 2023 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’AGCM conclusivo del procedimento I866, recante una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.280.656, nonché gli atti presupposti del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento AGCM conclusivo del procedimento I866, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e l’atto di avvio del procedimento, oltre agli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né contiene una valutazione specifica sul fumus boni iuris. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato è meramente patrimoniale e il pagamento dell’importo sanzionatorio è frazionabile in trenta rate. Anche considerando la fissazione dell’udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026, tale pregiudizio non è stato ritenuto irreparabile. L’ordinanza non definisce il merito delle censure contro il provvedimento AGCM e non formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza di un pregiudizio irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale derivante dall’esecuzione di una sanzione amministrativa non integra, di regola, un danno irreparabile quando l’ordinamento consente il pagamento rateale dell’importo.
- La possibilità di frazionare il pagamento della sanzione costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può escludere la sospensione cautelare dell’atto.
- La prossimità dell’udienza pubblica di merito, valutata insieme alla rateizzazione dell’importo sanzionatorio, può concorrere a escludere l’irreparabilità del pregiudizio economico dedotto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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